F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CDN del 04.06.2009 (231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDSON DO SANTOS PIRESI (calciatore tesserato per la Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), ANTONIO MUZZU (a

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CDN del 04.06.2009

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDSON DO SANTOS PIRESI (calciatore tesserato per la Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), ANTONIO MUZZU (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer), MARIANO MASSIMO MUZZU (all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Tempio Calcio a 5 Alguer) E DELLA SOCIETA’ ASD TEMPIO CALCIO A 5 ALGUER (nota n. 5967/554pf08-09/AM/ma dell’1.4.2009)

La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi al calciatore Sig. Do Santos Piresi Edson la squalifica per mesi uno, al Sig. Muzzu Antonio l’inibizione per mesi tre, al Sig. Muzzu Massimo Mariano l’inibizione per mesi due, alla società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva e l’ammenda di Euro 500,00, osserva quanto segue.E’ pacifico che il sunnominato calciatore in data 25 ottobre 2009 ha partecipato alla gara Tempio Alguer - Aurelianordovest senza averne titolo, giacché il suo tesseramento per la società oggi deferita è stato effettuato soltanto successivamente e cioè in data 31 ottobre 2008. Infatti, se è pur vero che il sodalizio ha inviato la richiesta di tesseramento il 24 ottobre 2008, giorno precedente la disputa della partita, è altrettanto vero che detta richiesta non era accompagnata dall’indispensabile documentazione e pertanto non aveva i necessari requisiti che rendono possibile l’applicazione dell’art. 61, comma 5, delle NOIF. La situazione è stata poi regolarizzata il giorno 31, successivamente, quindi, alla disputa della gara di cui al deferimento, nel corso della quale la società non avrebbe potuto e dovuto schierare il Do Santos. Tanto premesso e precisato, devono essere valutati i comportamenti dei singoli deferiti e a questo proposito appare evidente la responsabilità del sig. Muzzu Massimo Mariano, dirigente accompagnatore della squadra: è stato infatti lui a sottoscrivere la distinta di partecipazione garantendo la regolarità del tesseramento dei giocatori in essa inseriti quando tale circostanza non era vera. Per quanto attiene invece il calciatore e il presidente del sodalizio la loro responsabilità va dichiarata sulla base del mero utilizzo del giocatore in assenza di regolare tesseramento. Come conseguenza di quanto sopra, devono essere sanzionati tutti i deferiti. Per garantire adeguata afflittività alla sanzione irroganda al sodalizio, determinata in base al combinato disposto del comma 8 del citato art. 10 e dell’art. 18, comma 1, lettere g), h), i), sempre del C.G.S. e applicata nel minimo edittale, questa dovrà essere scontata nel corso della prossima stagione sportiva 2009/2010. P.Q.M. Accoglie il deferimento e applica al Sig. E. Do Santos Piresi la sanzione della squalifica per mesi 1 (uno), al Sig. Muzzu Antonio quella dell’inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Muzzu Massimo Mariano quella dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla società ASD Tempio Calcio a 5 Alguer quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

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