F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CDN del 05.06.2009  (287) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA’ DELLA SOC. ASD REAL ALTAMURA E DEL SIG. PIETRO CAPUTO, EMESSA A SE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CDN del 05.06.2009

 (287) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA’ DELLA SOC. ASD REAL ALTAMURA E DEL SIG. PIETRO CAPUTO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 68 del 7.5.2009).

Con reclamo dell’11.5.2009, la Procura Federale ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Puglia, in parziale accoglimento del deferimento del 5.2.2009, ha prosciolto il Sig. Pietro Caputo e la Società Real Altamura dagli addebiti agli stessi contestati. La Procura Federale lamenta l’ingiustizia della decisione nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza in favore del Presidente deferito, della scriminante della buona fede dallo stesso invocata. A sostegno della propria tesi difensiva, il Caputo aveva prospettato che il rivolgersi all’AGO sarebbe stato dettato dalla necessità di tutelare se stesso e la Società da eventuali fatti illeciti che potevano essere commessi in loro danno, la cui natura non poteva dirsi riconducibile a norme del diritto sportivo. Nel reclamo la Procura deduce che l’ordinamento interno non prevede detta scriminante, e che, comunque, la necessità di tutela espressa dal deferito non potrebbe mai consentire di eludere specifiche norme come quella di cui all’art. 30, co. 4, Statuto Federale. Ciò anche in considerazione del fatto che l’oggetto della querela riguarda materie di interesse federale. La Procura censura infine la mancata condanna della Real Altamura per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del tesserato Limido, condannato in primo grado ma non reclamante. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nel senso di seguito specificato. La CDT ha ritenuto l’operatività della scriminante della buona fede in quanto l’intenzione perseguita dalla Società non sarebbe stata quella di denunciare direttamente un appartenente alla Lega, bensì quella di informare l’AGO di un fatto in sé integrante un reato che, essendo ignoto il responsabile, ben poteva essere reiterato in danno della Società con conseguenze non prevedibili, di talché la condotta oggetto di deferimento si sarebbe mossa al di fuori del contesto strettamente calcistico. Chiarisce la CDT che la falsificazione di un documento è potenzialmente lesiva di interessi extra sportivi e che gli autori della stessa ben avrebbero potuto essere non tesserati. Tale evoluzione dei fatti, conclude la CDT, potrebbe aver spinto il Presidente a non considerare operante la clausola compromissoria. Da un punto di vista metodologico, si chiarisce sin da subito che le considerazioni che

discendono dall’esame degli atti, e che consentono una ricostruzione dei fatti differente da quella della CDT, non hanno altro scopo se non quello di determinare se il Caputo potesse ritenersi svincolato dall’obbligo della cui violazione è stato incolpato. Fatta questa premessa bisogna partire dal presupposto che la denunciata impossibilità di identificare immediatamente gli autori di un illecito lesivo di interessi tutelati dall’ordinamento federale non pone, di per sé, il fatto al di fuori dell’Ordinamento sportivo laddove il fatto possa essere comunque ricondotto a tesserati e gli interessi siano coperti da interesse istituzionale. Tanto più che tale difficoltà sarebbe stata solo apparente, in quanto proprio il Caputo, in fase di indagini, ha riferito di aver ricevuto la richiesta di svincolo proveniente dal Limido e di aver subito individuato la falsità della sottoscrizione ivi apposta. A parte la circostanza, di per sé assorbente ogni ulteriore questione, della condanna del calciatore per i fatti allo stesso ascritti, è necessario comunque considerare che gli autori di un illecito sono solitamente coloro i quali dallo stesso traggono un vantaggio. Ora, mentre da un lato, non si comprende il motivo per il quale degli “estranei” avrebbero dovuto manipolare il documento e non, più semplicemente, il soggetto deferito poi indicato quale autore del fatto, dall’altro, in conseguenza di tale indirizzo, si ritiene che non sia stato adeguatamente valutato il contegno tenuto dal Limido – riconosciuto comunque responsabile della falsificazione – in relazione all’obbligo del Presidente di richiedere la prescritta autorizzazione. È pertanto plausibile ritenere, più che fondatamente, che la denuncia, ancorché formalmente contro ignoti, fosse di fatto indirizzata proprio contro il Limido, imponendo la circoscrizione del fatto nell’ambito federale. Anche oggettivamente non vi è dubbio che la denuncia riguardasse fatti di natura prettamente sportiva e di interesse federale. Gli innegabili riflessi dell’illecito su soggetti ed oggetti dell’ordinamento federale determina la sussistenza dell’obbligo sancito dalle norme interne che ancorano l’obbligo di richiedere l’autorizzazione innanzitutto agli interessi sottesi alla stessa ovvero a quelle situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento sportivo. È pertanto innegabile l’attrazione, da parte dell’istituzione federale, di un fatto, la falsificazione di una firma apposta in calce ad una lista di svincolo, che vede coinvolti unicamente tesserati. Il secondo motivo è invece infondato. La Procura Federale lamenta che la CDT non abbia sanzionato la ASD Real Altamura per responsabilità oggettiva in relazione ai fatti ascritti al Sig. Limido. Questa Commissione ritiene invece che non possa ricorrere la responsabilità oggettiva di una società per fatti commessi da un tesserato ai danni della società stessa sui quali l’incolpata non poteva intervenire in alcun modo essendo stati commessi proprio contro di lei. Inoltre per quanto attiene alla mancata comparizione dinnanzi gli organi inquirenti, all’epoca il Limido non era più tesserato per la Real Altamura. Le sanzioni devono essere determinate ai sensi dell’art. 15 C.G.S. nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo infligge a Caputo Pietro l’ inibizione per anni 1 (uno) e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ed alla Società ASD Real Altamura la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva, 2009/2010 e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). Rigetta nel resto.

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