F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CDN del 12.06.2009 (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE RODOLFO MENICUCCI (Presidente della Soc. Valle D’Aosta Calcio) (nota n. 6226/603pf08-09/AM/ma

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CDN del 12.06.2009

(259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE RODOLFO MENICUCCI (Presidente della Soc. Valle D’Aosta Calcio) (nota n. 6226/603pf08-09/AM/ma del 9.4.2009).

Con nota del 9.4.2009 (n. 6226/603 pf 08-09/ AM/ma), la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Ettore Rodolfo Menicucci, Presidente della Società Valle D’Aosta Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver rivolto espressioni gravemente oltraggiose, offensive e minacciose al direttore di gara e nei confronti della classe Arbitrale, in occasione della gara Sarzanese/Valle d’Aosta disputata il 30.11.2008. All’odierna udienza nessuno è presente per la parte deferita, per la Procura Federale è presente l’Avv. Alessandro Avagliano, il quale conclude per l’affermazione di responsabilità del deferito Sig. Menicucci, con la richiesta della sanzione di mesi sei di inibizione per lo stesso.  Nel merito, questa Commissione Disciplinare osserva:  La vicenda trae origine dalla condotta posta in essere dal presidente Ettore Rodolfo Menicucci, il quale, finita la gara Sarzanese/Valle d’Aosta del 30.11.2008, all’interno dell’area antistante gli spogliatoi, rivolgendosi al direttore di gara, estraeva una mazzetta di banconote da 50 Euro e le lanciava verso l’Arbitro, senza colpirlo, contestualmente urlando: “Tieni merda, vuoi soldi, ti compro anche io perché tanto sicuramente oggi l’altra squadra ti ha comprato; voi arbitri siete venduti di merda”.  Aperta l’inchiesta sul caso, venivano raccolte a verbale le dichiarazioni del direttore di gara, Sig. Alessandro Caso, e quelle del presidente, Sig. Ettore Rodolfo Menicucci. Veniva anche allegato il supplemento di rapporto arbitrale nel quale il Direttore di gara riportava le espressioni gravemente oltraggiose, offensive e minacciose ricevute dal Menicucci riferendo anche l’episodio del lancio verso di lui della mazzetta di banconote. Aggiungeva che era intervenuto un funzionario di polizia per fare allontanare il presidente (che non era iscritto nella distinta) e solo dopo poteva entrare nello spogliatoio, senza ulteriori problemi.  Nelle dichiarazioni rese in istruttoria, il Caso ribadiva totalmente quanto riportato nel supplemento di rapporto mentre il Menicucci, accompagnato dal proprio difensore, negava ogni addebito relativo alle espressioni oggetto della incolpazione ma ammetteva di avere solo mostrato all’arbitro le banconote da 50 Euro “per fargli comprendere il valore del denaro” dal momento che aveva dovuto sostenere notevoli spese per la trasferta della squadra che era stato necessario anticipare per le avverse condizioni atmosferiche, successivamente non prese in considerazione dall’arbitro per un eventuale rinvio della gara (come da riserva scritta).  Orbene, alla luce di quanto sopra, considerato che unica prova dei fatti sussistente nel procedimento non può che essere il contenuto del rapporto (e supplemento) arbitrale e le dichiarazioni rese in istruttoria dallo stesso arbitro, anche in presenza della debolezza e incredibilità della tesi difensiva, questa Commissione Disciplinare ritiene dover affermare la responsabilità dell’incolpato.  P.Q.M.  Accoglie il deferimento ed Infligge al Sig. Menicucci Ettore Rodolfo la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei).

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