F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009 (208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDES RONALDO PELC (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD KAOS FUTSAL (nota n. 5437/275pf08-09/MS/vdb d

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009

(208) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERNANDES RONALDO PELC (calciatore) E DELLA SOCIETA’ ASD KAOS FUTSAL (nota n. 5437/275pf08-09/MS/vdb del 16.3.2009).

Con provvedimento del 16 marzo 2009 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, così come puntualmente individuate nell'atto di deferimento, il Sig. Pelc Fernandes Ronaldo, e la ASD Kaos Futsal. E' emerso che l'indicata associazione sportiva dilettantistica, nel corso della stagione sportiva 2008/09, aveva richiesto il tesseramento del calciatore extracomunitario (nazionalità brasiliana) Pelc Fernandes Ronaldo, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per società sportive appartenenti a Federazioni calcistiche estere, come previsto dall'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. Tuttavia, con nota del 03.10.2008, la Federazione Calcistica Brasiliana comunicava che il suindicato atleta aveva già assunto vincolo di tesseramento in forza a ben due società sportive (Sec Mun De Esp e Lazer De Sao Jose Dos Pinhais), entrambe affiliate alla Federazione Paranense di Futsal. Di conseguenza, in data 08.10.2008, l'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. disponeva la sospensione del tesseramento del calciatore, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Nei termini assegnati, né il Sig. Pelc Fernandes Ronaldo, né la ASD Kaos Futsal hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico dei deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi sei di squalifica a carico del Sig. Pelc Fernandes Ronaldo; - ammenda di € 500,00 a carico della ASD Kaos Futsal. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, rileva l'incontestabilità, poiché provato per tabulas, della circostanza per la quale il calciatore, avendo dichiarato il falso, abbia agito in palese violazione della disciplina domestica di riferimento. In particolare, come già costantemente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale in relazione a fattispecie identiche a quella che ci occupa, la dichiarazione mendace resa dall'atleta extracomunitario in ordine alla insussistenza di qualsivoglia precedente vincolo tesseramento per Federazione estera integra gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 11 bis, N.O.I.F. Pertanto, a questa Commissione Disciplinare Nazionale non sembra corretto il richiamo operato dal Procuratore Federale all'art. 1, comma 5, C.G.S. ai fini dell'attribuzione di responsabilità a carico del calciatore di nazionalità brasiliana e, di conseguenza, in via oggettiva, a carico della ASD Kaos Futsal. Infatti, da un lato il calciatore, sprovvisto di tesseramento, non avrebbe potuto svolgere alcuna attività all'interno della società sportiva, dall'altro, non vi è prova che abbia svolto attività nell'interesse del medesimo sodalizio, inducendolo ad attivarsi per dare corso alla pratica di tesseramento al fine di ottenerlo fraudolentemente. Se un intento fraudolento vi è stato, il medesimo non può che rimanere circoscritto nell'ambito della sfera giuridica del calciatore. Del resto, avuto riguardo a fattispecie del genere di quella di cui trattasi, questa Commissione Disciplinare Nazionale si è sempre pacificamente orientata nel ritenere che la dichiarazione viene richiesta direttamente al calciatore straniero al cui tesseramento si intende procedere, di talché la responsabilità della relativa eventuale falsità non può che essere ricondotta esclusivamente in capo al soggetto autore della stessa, con conseguente violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. Ne consegue che giammai a carico della società sportiva, la quale proceda alla richiesta di tesseramento sulla base di un erroneo convincimento indotto dal contegno fraudolento del soggetto tesserando, potrebbe essere ascritta alcuna responsabilità, proprio atteso che l'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F. non prevede l'espletamento di alcun formale incombente relativamente al rilascio della dichiarazione de qua. Ciò posto, alla luce delle circostanze di fatto riscontrate, non può che emergere un esclusivo profilo di responsabilità a carico del calciatore brasiliano il quale, mediante il contegno tenuto, ha palesemente violato quei principi di lealtà, correttezza, probità, quali fondamenti dell'ordinamento giuridico sportivo calcistico. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che appare più opportuno ricondurre la violazione perpetrata dal Sig. Pelc Fernandes Ronaldo alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., accoglie il deferimento limitatamente alla posizione del calciatore e, per l'effetto, infligge a carico di quest'ultimo la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). Proscioglie la società ASD Kaos Futsal dagli addebiti contestati.

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