F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009 (300) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROGNO – ARREDI GIORI AVVERSO LA SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINCENZO ARRIGONI (allora Presidente), DELL’INIB

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CDN del 17.06.2009

(300) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ROGNO – ARREDI GIORI AVVERSO LA SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINCENZO ARRIGONI (allora Presidente), DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 E GIORNI 15 AL SIG. SAMUELE MAZZOLI (all’epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile) E DELL’AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia CU n. 41 del 30.4.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la C.D. Territoriale presso il CR Lombardia ha applicato nei confronti del soggetti deferiti le sanzioni di cui in epigrafe. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare Nazionale, i Sig.ri Vincenzo Arrigoni, Samuele Mazzoli e la Società ASD Rogno – Arredi Giori chiedono la revoca delle sanzioni inflitte in primo grado. All’udienza odierna nessuno dei ricorrenti si è presentato dinanzi a questa Commissione. Il rappresentante della Procura Federale eccepiva preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte dei reclamanti e concludeva per l’ improcedibilità dell’impugnazione. L’art. 33, comma 5 del C.G.S. impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante. Nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 C.G.S., l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38, comma 6 del C.G.S. Manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione. Tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Questa Commissione dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.

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