F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CDN del 18.06.2009 (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIANO TONELLOTTO (Amministratore e Procuratore della società JJF Sport Group Srl detentrice del totale
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CDN del 18.06.2009
(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FLAVIANO TONELLOTTO (Amministratore e Procuratore della società JJF Sport Group Srl detentrice del totale pacchetto azionario della Soc. Sanremese) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE CALCIO Srl (nota n. 4777/553pf07-08/AM/ma del 20.2.2009).
Il deferimento
Con provvedimento del 20 febbraio 2009, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Flaviano Tonellotto (amministratore della società JJF Sport Group detentrice del totale pacchetto azionario della U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l.) per rispondere della violazione dell’art. 19, comma 8, C.G.S., per avere svolto attività di dirigente calcistico durante il periodo di esecuzione della sanzione della inibizione, nonché la società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva.
Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, pur non contestando il contenuto del deferimento e, dunque, ammettendo l’attività gestionale del Tonellotto, si evidenzia il suo comportamento come rientrante nell’attività amministrativa ordinaria, lamentando poi la scelta dell’articolo del C.G.S., considerato errato, per cui la Procura ha proposto il deferimento del medesimo Tonellotto.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
per il sig. Flaviano Tonellotto: 1 anno di inibizione;
per la Società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l.: € 5.000,00 di ammenda.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue:
Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio Indagini (in particolare dalla lettera denuncia del Sig. Gullo, note del Comitato Interregionale, articoli di stampa, visure camerali, dichiarazioni rese alla Procura Federale) si evince chiaramente che, durante la stagione sportiva 2007/2008 del campionato, il Sig. Flaviano Tonellotto, pur in costanza di inibizione, ha di fatto rivestito funzioni dirigenziali e decisionali all’interno della società Sanremese di cui continuava ad essere proprietario tramite il possesso dell’intero pacchetto azionario con la società JJF Sport Group S.r.l., di cui lo stesso Tonellotto risultava essere stato amministratore unico e procuratore.
Da tale comportamento deriverebbe, secondo la Procura Federale, la violazione dell’ art. 19, comma 8, C.G.S., da parte del Sig. Flaviano Tonellotto, per aver operato come dirigente della società Sanremese. Da ciò deriverebbe, sempre secondo la Procura Federale, per responsabilità oggettiva, la violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per la detta violazione disciplinare del Presidente, con conseguente sanzione ascrivibile anche alla stessa società calcistica Sanremese.
Pare a questa Commissione, da quanto complessivamente emerso dall’istruzione probatoria, che effettivamente debba dirsi provato l’addebito mosso dalla Procura Federale: il Sig. Flaviano Tonellotto ha effettivamente rivestito le funzioni dirigenziali, con pieni poteri decisionali e gestionali (si veda in proposito, ad esempio, la dichiarazione, datata 27.8.07, del Tonellotto medesimo nella quale si manleva da ogni responsabilità gestionale societaria il sig. Gullo e nella quale viene rimarcato che “…operando comunque il Sig. Giovanni Gullo conformemente alle mie direttive di indirizzo e condividendo con me tutte le decisioni che andranno di volta in volta ad essere adottate di comune accordo”, con ciò certo eccedendo a quell’attività amministrativa che, sola, forse sarebbe stata al Tonellotto consentita, pur in pendenza di provvedimento di inibizione). E queste ingerenze gestionali societarie emergono, oltre che dalle dichiarazioni del Sig. Gullo, anche da quelle rese dal Sig. Barillà, che ha ammesso come il Tonellotto fosse consigliere per la gestione economica finanziaria della società Sanremese, circostanza peraltro che risulta evidente nell’organigramma societario dove il Tonellotto risulta anche consulente generale. Non può convincere, pertanto, la difesa dei deferiti che, in sostanza, pur non contestando gli addebiti mossi, tende a sminuire l’attività tenuta dal Tonellotto perché possa essere circoscritta a mera attività amministrativa, con conseguente mancanza della responsabilità oggettiva in capo alla società. La società e il suo Presidente di fatto devono pertanto essere sanzionati. Il dispositivo Per tali motivi, questa Commissione delibera di infliggere, per le circostanze su esposte: al Sig. Flaviano Tonellotto, la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; alla società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l., la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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