F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009  (280) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PRECEDERE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ SSD SACILESE CALCIO, EMESSA A SEGUITO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009

 (280) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PRECEDERE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ SSD SACILESE CALCIO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO

(delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 76 del 30.4.2009).

la Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l’applicazione alla SSD Sacilese Calcio dell’ammenda di €. 2.000,00, osserva quanto segue. Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione della SSD Sacilese Calcio, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione addebitata al proprio tesserato sig. Ndiaye Alion Badara, compiutamente provata nel corso del procedimento svoltosi in sede regionale, a conclusione del quale nei confronti del sodalizio è stato disposto il non luogo a procedere. Il primo giudice fonda la propria decisione sulla considerazione che i comportamenti antisportivi tenuti dai tesserati nel corso delle gare e rilevati dall’arbitro vengono sanzionati unicamente nei confronti dell’agente, senza coinvolgimento della responsabilità oggettiva della società di appartenenza di quest’ultimo, mentre nei casi in cui il direttore di gara non abbia rilevato alcunché, come quello in esame, il deferimento viene esteso alla società, creando disparità di trattamento in due fattispecie analoghe. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo che la SSD Sacilese Calcio deve comunque rispondere a titolo oggettivo del comportamento violento ed antisportivo del proprio calciatore e ciò ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Il gravame appare fondato basandosi su una esatta interpretazione della norma innanzi richiamata, interpretazione già più volte fatta propria da questa Commissione in precedenti decisioni: le società sono in ogni caso oggettivamente responsabili dei comportamenti antidisciplinari posti in essere da propri tesserati e ciò prescindendo da ogni considerazione relativa all’elemento psicologico ed addirittura alla concreta, conseguente lesione di interessi e diritti del sodalizio. Non può poi condividersi il richiamo effettuato dalla Commissione Territoriale in merito ad una presunta disparità di trattamento operata nel decidere casi analoghi dal momento che non vi è alcuna norma regolamentare che impone, in caso di fatti direttamente rilevati dall’arbitro, di limitare la sanzione all’agente, senza coinvolgimento della società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva. Si tratta invero di una prassi peraltro non suffragata da alcuna norma che disponga comportamenti differenti tra le situazioni riscontrate dai direttori di gara e quelle da loro non percepite: in entrambi i casi infatti nulla vieta il coinvolgimento del sodalizio oggettivamente responsabile della condotta antidisciplinare posta in essere dal proprio tesserato. P. Q. M. accoglie il ricorso e in riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 76 del 30/4/2009 emesso dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, applica alla Soc. SSD Sacilese Calcio l’ammenda di €. 2.000,00 (duemila/00)

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