F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009 (293) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ SS GONNOS CALCIO (ammenda € 100,00), INFLITTA A SEGUITO DI PRO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009
(293) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ SS GONNOS CALCIO (ammenda € 100,00), INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009).
La Procura Federale con atto del 16 marzo 2009, accertato che la società S.S. Gonnos Calcio, partecipante al Campionato di Seconda categoria, non aveva corrisposto al proprio allenatore Carlo Garbarino la somma di € 825,00, il cui pagamento era stato disposto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione alla società della decisione previsto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF per l’adempimento di siffatta obbligazione, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Mario Sitzia, Presidente della società S.S. Gonnos Calcio e la stessa società per rispondere il primo della violazione degli artt. 94 ter comma 13 NOIF, 1 ed 8 comma 15 CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto contestato al proprio Presidente. All’udienza di comparizione delle parti e di discussione innanzi la Commissione Territoriale, la Procura Federale chiedeva che venissero inflitte al Sitzia l’inibizione di mesi tre ed alla società la penalizzazione di due punti in classifica. Il primo Giudice, motivando che la società deferita aveva comprovato di aver corrisposto quanto dovuto all’ex allenatore poco dopo il termine di trenta giorni, deliberava di applicare sanzioni inferiori al chiesto e, per l’effetto, comminava al Sitzia la inibizione di mesi uno ed alla società la sanzione pecuniaria di € 100,00. Avverso tale decisione propone tempestivo ricorso la Procura Federale, deducendo la violazione dell’art. 8 comma 8 CGS per aver omesso il primo Giudice di applicare la pena ivi prevista di penalizzazione di uno o più punti in classifica per il caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale e chiedendo la parziale riforma della pronuncia, da attuarsi con le penalizzazione a carico della società Gonnos Calcio di due punti in classifica. All’udienza odierna nessuno è comparso per la parte appellata. La procura federale si è riportata al ricorso, insistendo nell’applicazione della sanzione richiesta, da comminarsi nella presente ovvero nella successiva stagione sportiva secondo il principio dell’afflittività. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. Tale sanzione doveva essere pertanto applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, essendo risultato provato il ritardo della società deferita nell’adempimento della obbligazione. La sussistenza della pena dell’ammenda di € 100,00, che dev’essere confermata, inducono questa Commissione ad applicare la sanzione richiesta entro limiti di minore entità. P.Q.M. accoglie il ricorso; commina alla società SS Gonnos Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.
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