F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009 (294) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD 86 VILLAPUTZU (ammenda € 400,00), INFLITTA A SEGUITO DI PR

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009

(294) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD 86 VILLAPUTZU (ammenda € 400,00), INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009).

La Procura Federale con atto del 17 marzo 2009, accertato che la società ASD 86 Villaputzu, partecipante al Campionato di Prima categoria, non aveva corrisposto al proprio allenatore Gianfranco Porcu la somma di € 4.050,00, il cui pagamento era stato disposto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione alla società della decisione previsto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF per l’adempimento di siffatta obbligazione, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Roberto Pisu, già Presidente della società ASD 86 Villaputzu e la stessa società per rispondere il primo della violazione degli artt. 94 ter comma 13 NOIF, 1 ed 8 comma 15 CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1

CGS per il fatto contestato al proprio Presidente. All’udienza di comparizione delle parti e di discussione innanzi la Commissione Territoriale, la Procura Federale chiedeva che venissero inflitte al Pisu l’inibizione di mesi sei ed alla società la penalizzazione di due punti in classifica. Il primo Giudice, motivando che la società deferita aveva comprovato di aver corrisposto quanto dovuto all’ex allenatore poco dopo il termine di trenta giorni, deliberava di applicare sanzioni inferiori al chiesto e, per l’effetto, comminava al Pisu la inibizione di mesi uno ed alla società la sanzione pecuniaria di € 400,00. Avverso tale decisione propone tempestivo ricorso la Procura Federale, deducendo la violazione dell’art. 8 comma 8 CGS per aver omesso il primo Giudice di applicare la pena ivi prevista di penalizzazione di uno o più punti in classifica per il caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale e chiedendo la parziale riforma della pronuncia, da attuarsi con le penalizzazione a carico della società ASD 86 Villaputzu di due punti in classifica. All’udienza odierna nessuno è comparso per la parte appellata. La procura federale si è riportata al ricorso, insistendo nell’applicazione della sanzione richiesta, da comminarsi nella presente ovvero nella successiva stagione sportiva secondo il principio dell’afflittività. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. Tale sanzione doveva essere pertanto applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, essendo risultato provato il ritardo della società deferita nell’adempimento della obbligazione. La sussistenza della pena dell’ammenda di € 400,00, che deve essere confermata, inducono questa Commissione ad applicare la sanzione richiesta entro limiti di minore entità. P.Q.M. accoglie il ricorso; commina alla società ASD 86 Villaputzu la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it