F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009 (304) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente), DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE AI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CDN del 19.06.2009

(304) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. GAETA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente), DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE AI CALCIATORI NILO SANTUCCI, ANDREA DI PIETRO E GENNARO VITALE E DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009).

(303) – APPELLO DEL SIG. ANDREA ZAMPELLA (Arbitro Effettivo) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 102 del 7.5.2009).

Letti gli atti Visto il ricorso in appello proposto dalla Pol. Gaeta avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata su C.U. n.102 del 7 maggio 2009. Visto il reclamo proposto dal sig. Andrea Zampella avverso la stessa decisione. Rilevato che con detta decisione, a seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale, l’arbitro sig. Andrea Zampella è stato sospeso da ogni attività per mesi otto per violazione dell’art.1,comma 1, CGS in relazione all’art. 40, comma 1, Regolamento AIA, il Presidente Magliozzi è stato inibito per mesi quattro per violazione dell’art.1,comma 1, CGS in relazione agli artt. 61, 62, comma 1, e 66, comma 2, NOIF i calciatori Nilo Santucci, Andrea Di Pietro e Gennaro Vitale sono stati squalificati per due giornate di gara per violazione dell’art.1,comma 1, con riferimento all’art. 12, comma 5, CGS e la Società è stata condannata al pagamento dell’ammenda di euro 10.000,00 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, CGS. Riuniti i ricorsi proposti dall’arbitro Zampella e dalla Pol. Gaeta per evidente connessione tra gli stessi. Ascoltati i difensori della Pol. Gaeta che hanno insistito in via principale per l’accoglimento dell’impugnativa ed il conseguente proscioglimento da ogni imputazione ed in via subordinata per una riduzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale. Ascoltato il difensore dell’arbitro Zampella che ha concluso in via principale per l’accoglimento dell’impugnativa ed il conseguente proscioglimento da ogni imputazione ed in via subordinata per una riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Territoriale. Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi in appello. Considerato che l’arbitro Zampella contesta la rappresentazione dei fatti quale evidenziata nel corso del giudizio di primo grado e tiene a dimostrare una linearità dei propri comportamenti tenuti successivamente alla redazione del rapporto di gara che vorrebbe comprovare attraverso la visione di filmato depositato in giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, e ciò con particolare riferimento alla inesistenza di atti di violenza di cui avrebbe dovuto dar conto nel rapporto stesso. Preso atto che la Polisportiva. Gaeta ha eccepito preliminarmente la improponibilità/improcedibilità del deferimento per il principio del ne bis in idem sul presupposto che la Società sarebbe stata già sanzionata con la perdita della gara in questione; nel merito la Società assume la totale e comprovata insussistenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati. Valutato che le deduzioni della Pol. Gaeta non sono accoglibili per quanto attiene la sollevata eccezione del ne bis in idem trattandosi di fatti diversi relativi alla stessa gara valutati in due diverse circostanze,i primi relativi a fatti che hanno condotto alla sanzione della perdita della gara per 0-3, i secondi riguardando comportamenti di soggetti tesserati chiaramente individuati. Valutato che per i fatti contestati si trova certezza degli stessi negli atti del procedimento e con preciso riferimento ai soggetti deferiti. Ritenuta irrilevante la circostanza che i giocatori deferiti abbiano già scontato la squalifica irrogata nei loro confronti dal Giudice di Primo Grado. Considerato, per quanto attiene alla posizione dell’arbitro Zampella, che le censure a lui ascritte trovano piena conferma negli atti non risultando menzionati nel rapporto arbitrale originariamente redatto fatti rilevanti al fine del decidere di cui si è poi trovata conferma nel corso degli accertamenti successivamente effettuati. Ritenuto che tale comportamento deve essere considerato di assoluta gravità soprattutto per la funzione (arbitro) ricoperta dal Zambella. Accertata la congruità dell’entità di tutte le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio tranne che per l’ammenda irrogata nei confronti della Pol. Gaeta, per responsabilità diretta ed oggettiva, che può essere ridotta da 10.000,00 a 5.000,00 euro. P.Q.M. Rigetta i ricorsi proposti dal sig. Andrea Zampella e dalla Pol.Gaeta srl con riferimento alle sanzioni irrogate al Presidente Magliozzi ed ai calciatori Nilo Santucci,Andrea Di Pietro e

Gennaro Vitale. Accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Pol.Gaeta per quanto attiene l’ammenda alla stessa irrogata riducendola ad euro 5.000,00. Dispone l’incameramento della tassa versata dall’arbitro sig. Andrea Zampella. Nulla per la tassa non versata dalla Soc. Pol. Gaeta Srl.

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