F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009 2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AM
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009
2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 15.000,00 ED € 3.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROMA DEL 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008)
Con rituale ricorso la Calcio Catania S.p.A. ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 152 del 23.12.2008) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti aveva comminato le ammende di € 15.000,00 – con diffida – ed ulteriori € 3.000,00 in dipendenza di quanto verificatosi a seguito della gara Catania/Roma del 21.12.2008. Con i motivi scritti la società Calcio Catania S.p.A., per quel che concerne l’ammenda con diffida di € 15.000,00, ha eccepito l’evidente ed insuperabile incertezza circa la riferibilità solamente ad essa delle condotte poste in essere dalle persone non autorizzate presenti, a fine gara, nel recinto di gioco e, a tal uopo, ha richiamato il grave e reiterato atteggiamento ingiurioso e provocatorio che avrebbe tenuto, nei minuti conclusivi della gara ed al termine della stessa, un calciatore avversario. A supporto di questo motivo, nel produrre copiosa documentazione inerente l’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, ha richiesto la concessione delle attenuanti ex art. 13 C.G.S.. Per quanto, infine, attiene all’ammenda di € 3.000,00, nell’eccepire l’insussistenza del comportamento ostruzionistico riferibile ai raccattapalle, come evidenziabile dalla ripresa filmata dei loro interventi, ha concluso per l’annullamento della sanzione inflitta o, in subordine, per la riduzione della stessa. Alla seduta del 23.1.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante, il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – che il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto. Dagli atti ufficiali (rapporto del 4° assistente e del Sostituto del Procuratore Federale), che costituiscono fonte di prova privilegiata, emerge, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza delle condotte antidisciplinari sanzionate ed altrettanto corretta, in considerazione dei precedenti in capo alla società ricorrente, appare, pertanto, la diffida irrogatale dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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