F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CGF del 15 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 22 maggio 2009 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL PISA CALCIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 24/CGF del 15 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 194/CGF del 22 maggio 2009

1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE INACIO JOELSON JOSE, SEGUITO RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA PISA/MODENA DEL 13.9.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008)

Preso atto della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Pisa/Modena del 13.9.2008, valevole per il Campionato di Serie “B”, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Inacio Joelson Jose, tesserato per la Pisa Calcio S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva, simulando un contatto con un giocatore avversario ed inducendo, così, in errore l’arbitro della gara, che assegnava un calcio di rigore in favore della società Pisa Calcio S.p.A.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 7, C.G.S., la società Pisa Calcio S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi, (i) che la condotta del Joelson non può considerarsi simulazione e che, comunque, la stessa non possa essere ritenuta “evidente simulazione” ai sensi dell’art. 35, comma 1.3. C.G.S.; (ii) la sussistenza, in ogni caso, di una circostanza attenuante inerente la dinamica dell’azione oggetto di analisi, costituita dal fatto che il terreno di gioco era allentato e scivoloso a causa di un violento nubifragio che si è abbattuto sulla città di Pisa prima dell’inizio della gara, elemento, questo, che non ha consentito al giocatore Joelson di resistere all’impatto con il calciatore avversario. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15.9.2008, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che chiede il rigetto del ricorso, e, per la ricorrente, l’avv. Olivetti, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla ricorrente. Come correttamente stabilito dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti nella propria decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 20.9.2005, richiamato, peraltro dalla ricorrente, “va determinato in via preliminare, il concetto di simulazione, quale ricavabile in particolare dalle Regole del giuoco, che costituiscono la base normativa che deve seguire il Direttore di gara. La decisione ufficiale n. 6 IFAB, applicativa della Regola 12 “Falli e comportamenti antisportivi”,qualifica come comportamento antisportivo “ogni atto simulatorio commesso sul terreno di giuoco con lo scopo di ingannare l’Arbitro”. L’art. 31 comma a3 C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 35, comma 1.3.) specifica ulteriormente per gli organi disciplinari tale nozione. riservando l’ambito di utilizzabilità della prova televisiva alla simulazione evidente, cioè a quella condotta che in maniera palese ed inequivoca, tale da non lasciare spazio a dubbi, sia caratterizzata da un intento ingannatorio nei confronti dell’Arbitro, sì da far conseguire il risultato antisportivo dell’assegnazione ingiusta di un calcio di rigore e/o dell’espulsione diretta di un avversario…”. Nel caso di specie non vi è dubbio che il comportamento tenuto dal calciatore Joelson costituisca evidente simulazione, posta in essere al fine di ingannare l’arbitro e conseguire un ingiusto vantaggio. Questa Corte, infatti, nel condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva, ulteriormente, come dalle immagini televisive si evinca che il Joelson, ben prima di essere avvicinato dal calciatore avversario, trascini il piede destro sul terreno di gioco, al fine di favorire la successiva, plateale, caduta all’interno dell’area di rigore. Ciò, viene evidenziato anche dalle istantanee dell’azione prodotte dalla ricorrente. In una di tali immagini, infatti, si percepisce distintamente il calciatore del Pisa che, nel trascinare il piede destro, solleva delle zolle del terreno di gioco, in un momento in cui il calciatore del Modena è distante dallo stesso Joelson ed un eventuale contatto tra i due atleti risulta impossibile. In virtù di tale manifestazione della condotta, risultano integrati i requisiti minimi della “evidenza della simulazione”, di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3 C.G.S., e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua alla previsione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Pisa Calcio S.p.A. di Pisa e ordina incamerarsi la tassa reclamo.

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