F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 27 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 22 maggio 2009 3) RECLAMO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 27 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 22 maggio 2009

3) RECLAMO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 16.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 18.11.2008)

Con rituale ricorso il 21.11.2008 la S.S. Lazio ha proposto gravame avverso la sanzione della ammenda di € 15.000,00 inflittale a seguito della gara Roma/Lazio del 16.11.2008 con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 18.11.2008. Con i motivi scritti ha eccepito la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio rispetto alla motivazione esplicitata e l’iniquità del suo contenuto. Ha, in sostanza, rilevato che avendo il Giudice Sportivo ravvisato la sussistenza di tre delle cinque circostanze di cui all’art. 13 n. 1 C.G.S., concernenti l’introduzione e l’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, ne sarebbe, pertanto, dovuta conseguire l’applicazione della esimente con esclusione di ogni responsabilità disciplinare. Si è, infine, doluta della disparità di trattamento tra la sanzione inflitta alla società Roma, ospitante, rispetto a quella comminatale in rapporto alle violazioni rispettivamente contestate. Ha, pertanto, concluso, in via principale, per l’accoglimento del proposto ricorso, ed in subordine, previo riconoscimento dell’attenuante quale società ospitata, per la riduzione della sanzione. Alla seduta del 27.11.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Ciò premesso osserva la C.G.F. che la motivazione addotta dal Giudice Sportivo, dalla quale non intende discostarsi, appare corretta nella sua motivazione e congrua rispetto alla sanzione irrogata alla ricorrente. Infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti, per entrambe le società, le circostanze di cui all’art. 13 n. 1 lett. b) ed e) C.G.S., con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 C.G.S., rilevando, nei confronti della ricorrente, anche la circostanza di cui all’art. 13 n. 1, lett. a) C.G.S., con efficacia esimente limitatamente ai comportamenti di cui all’art. 12, n. 3, C.G.S., mentre ha inflitto la sanzione dell’ammenda per la violenta colluttazione verificatasi nell’intervello della gara tra le opposte tifoserie, peraltro sedata dal pronto intervento delle Forse dell’ordine, fortunatamente senza conseguenze lesive per alcuno.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A.  dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it