F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009 1) RECLAMO DEL BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 28/CGF del 19 Settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 05 Giugno2009
1) RECLAMO DEL BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DONDA PORTAS MARIANO SEGUITO GARA FROSINONE/BARI DEL 7.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008)
La società A.S. Bari S.P.A ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Donda Portas Mariano “per avere, al 28° del secondo tempo, all’atto di un’ammonizione, assunto un atteggiamento pesantemente intimidatorio e irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara”. Eccepisce la società A.S. Bari S.p.A. che non pare ammissibile etichettare come intimidatorio un comportamento di un calciatore che, come tanti altri, chiede spiegazione al direttore di gara, circa la sua ammonizione, limitandosi ad avvicinarsi all’arbitro “digrignando i denti”. La società A.S. Bari S.p.A. ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata rispetto all’accaduto. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto ed i fatti avvenuti, non rilevando dal referto dell’arbitro la descrizione dell'effettiva minaccia indicata genericamente in un “fare minaccioso”, in applicazione dell’art. 19, comma IV, lett. a) del C.G.S., in parziale accoglimento del ricorso in esame, riduce le giornate di squalifica da tre a due. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Bari S.p.A. di Bari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Donda Portas Mariano a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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