F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 09 Giugno2009 2) RECLAMO DEL CALC. TROIANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 57/CGF del 30 Ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 09 Giugno2009
2) RECLAMO DEL CALC. TROIANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/MODENA DEL 18.10.2008
(DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 97 DEL 19.10.2008)
All’esito dell’esame della documentazione relativa alla gara Ancona/Modena del 18.10.2008, valevole per il Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2008/2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 97 del 19.10.2008, ha inflitto al calciatore Michele Troiano, tesserato in favore della società Modena F.C. S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara, per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e “per aver, al 30° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo il calciatore signor Michele Troiano, il quale ha sostenuto, in sintesi che l’entità della sanzione non sarebbe proporzionata alla condotta tenuta dal calciatore, in quanto le frasi rivolte al Quarto Ufficiale dovrebbero ritenersi non pronunciate per offendere ma come termini utilizzati nel linguaggio comune per manifestare dissenso verso qualcuno. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.2008, è presente il ricorrente personalmente, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte respinge il ricorso, in quanto non ritiene condivisibili le motivazioni del reclamante. Ed invero, le frasi rivolte dal calciatore al Quarto Ufficiale risultano ingiuriose e altamente lesive della dignità dello stesso. La Corte, pertanto, ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo, il quale, per tale comportamento, ha comminato la sanzione di 3 giornate di squalifica, così come stabilita dall’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Troiano Michele e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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