F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 7) RICORSO DAL FOOTBALL BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQU
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009
7) RICORSO DAL FOOTBALL BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO SEGUITO GARA PIANURA-BRINDISI 1912 DELL’11.01.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; rilevato che il signor Silva Massimo, allenatore del Football Brindisi 1912, veniva squalificato per 2 giornate effettive dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 82 del 14.1.2009 ) per aver rivolto espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro; rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la società che invocava la riduzione della squalifica ritenuta sproporzionata in relazione al comportamento tenuto dal proprio tesserato ed anche alla mancanza di precedenti a suo carico; ritenuto che le frasi irriguardose profferite dal Silva sono state dettagliatamente descritte dall’Arbitro e che, pertanto, corretta è stata la decisione adottata dal Giudice Sportivo che ha applicato la sanzione nel minimo edittale così come previsto dal 4° comma lett. a) dell’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Football Brindisi 1912 S.r.l. di Brindisi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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