F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DEL CALC. PENTUCCI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009
4) RICORSO DEL CALC. PENTUCCI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUCO CANESTRO/FANO CALCIO DEL 4.01.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009)
Seguito del ricorso proposto da Pentucci Andrea avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 7.1.2009, con la quale veniva irrogata a suo carico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 7.1.2009, irrogava a carico del calciatore Pentucci Andrea la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara sul presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione assumendo che il calciatore avversario colpito si trovava dietro il Pentucci e quest’ultimo non poteva pertanto vederlo sicché il contatto si era verificato a causa di una sbracciata compiuta nella concitazione del gioco e non poteva in alcun modo qualificarsi come “schiaffo inferto all’avversario” . Considerato che, nel suo rapporto, il direttore di gara afferma categoricamente che il Pentucci “colpiva con uno schiaffo al viso un avversario a gioco in svolgimento” smentendo così la tesi difensiva del ricorrente. Ritenuto in definitiva che gli episodi emersi nel procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo, che ha applicato la sanzione nel minimo edittale (art. 19 n. 4 b) C.G.S.). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pentucci Andrea e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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