F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: &nbs
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009
3) RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI GIANDOMENICO LUIGI E FARRUGIA MASSIMILIANO; SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/PRO VASTO DEL 21.12.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008 ha inflitto alla società Renato Curi Angolana S.r.l., le sanzioni: - dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida alla reclamante; - della squalifica per 2 gare effettive ai calciatori Giandomenico Luigi e Farrugia Massimiliano. Tale decisione veniva assunta per aver, i sostenitori della squadra sopra citata, lanciato deglioggetti verso un Assistente Arbitrale e persone autorizzate, ma non identificate, rivolto all’Arbitro frasi minacciose ed intimidatorie durante lo svolgimento della gara Renato Curi Angolana/Pro Vasto del 21.12.2008. Avverso tale provvedimento la società Renato Curi Angolana S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.12.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 20.1.2009, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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