F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009 4) RICORSO DEL PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 09 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 20 Luglio 2009

4) RICORSO DEL PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE ALL’ALLENATORE MANGO SALVATORE SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/CARATESE DEL 30.12.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008)

Al 45° del secondo tempo, nel corso della gara Pro Belvedere/Caratese disputata il 30.12.2008, in occasione di un provvedimento tecnico adottato dall’arbitro, l’allenatore del Pro Belvedere il signor Mango Salvatore, si rivolgeva al direttore di gara urlando “ma che cazzo fai” sei scemo?”. L’arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008 , lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive. Proponeva tempestivo reclamo in data 12.1.2009 la società Pro Belvedere la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall’arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata al Mango. Contestava tutta la ricostruzione dell’arbitro in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico del Mango in particolare evidenziando come vi fosse stato un evidente errore di persona. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale che l’allenatore è entrato in campo nel mentre indirizzava all’arbitro le parole indicate nel referto. Non può quindi in alcun modo sostenersi un errore di persona non potendo nemmeno avere ingresso alcuna prova televisiva. Di contro la condotta, a parere di questa Corte, integra gli estremi dell’art.19 comma 1 in riferimento al comma 4 lett. a) C.G.S., trattandosi di una ipotesi di comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, che comporta l’applicazione di due giornate di squalifica. Conseguenzialmente deve essere ridotta la sanzione comminata, non trattandosi appunto di condotta violenta, così rideterminandosi la squalifica in 2 gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pro Belvedere Vercelli di Vercelli riduce a due gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al signor Mango Salvatore. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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