F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009 3) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIF

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 11 dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 278/CGF del 20 Luglio 2009

3) RICORSO A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIERVINCENZI GUIDO SEGUITO GARA GAETA/VITERBESE DEL 30.11.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

Il calciatore Piervincenzi Guido, tesserato per la A.S. Viterbese, veniva sanzionato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con 4 giornate di squalifica per comportamento violento nei confronti di un avversario a gioco in svolgimento. (Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008). La società reclamante, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione della punizione sportiva, assumendo che l’intervento del proprio calciatore era da considerarsi completamente fortuito. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che l’episodio contestato al Piervincenzi è stato dettagliatamente descritto dal Direttore di gara nel proprio rapporto da cui si deduce, senza ombra di dubbio, il comportamento illecito tenuto dallo stesso. In una tale situazione, pertanto, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Da un attento esame complessivo degli atti questa Corte ritiene congrua la squalifica nei confronti del Piervincenzi per 3 gare effettive, in quanto, seppur la condotta posta in essere dal calciatore è da ritenersi grave, tuttavia non ha prodotto alcuna conseguenza lesiva nei confronti dell’avversario, stante anche la mancanza, agli atti, di certificazione medica attestante una realtà diversa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo, riduce la sanzione della squalifica da 4 a 3 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it