F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009 6) RICORSO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 12 Giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 14 Luglio 2009

6) RICORSO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/OLBIA DEL 17.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Palumbo Vincenzo. Tale decisione veniva assunta per il comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro tenuto dal Palumbo durante lo svolgimento della gara Alessandria/Olbia disputatasi il 17.5.2009. Avverso tale provvedimento il calciatore Palumbo Vincenzo ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.5.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 27.5.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Palumbo Vincenzo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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