F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009 7) RICORSO DELL’A.S.D. SPEZIA CALCIO 2008 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 17 Aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 22 Giugno2009
7) RICORSO DELL’A.S.D. SPEZIA CALCIO 2008 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NIETO FRANCESCO SEGUITO GARA CASALE CALCIO/SPEZIA CALCIO DEL 29.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell’1.4.2009)
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per 3 giornate il calciatore Nieto Francesco per avere quest’ultimo, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione, colpito volontariamente con la propria gamba un avversario riverso a terra per un precedente contrasto di gioco. La motivazione della sanzione corrisponde puntualmente a quanto riferito nel rapporto arbitrale, nel quale si imputa al Nieto una condotta violenta consistente nell’aver volontariamente aggredito con una gamba in faccia un avversario che si trovava a terra e con il quale aveva appena avuto un contrasto di giuoco. Ora, la società ricorrente deduce l’assoluta involontarietà del comportamento del proprio tesserato e fa presente che l’avversario non avrebbe riportato alcun danno fisico in seguito all’accaduto, mentre lo squalificato avrebbe nello stesso contesto subìto, a sua volta, un episodio di ingiustificata violenza da parte di un altro calciatore del Casale. A sostegno della propria versione ha depositato una serie di fotografie, delle quali riconosce peraltro la giuridica non utilizzabilità. Cosicché, allo stato, non risultano elementi che consentano ragionevolmente di discostarsi dalla versione contenuta nel citato rapporto arbitrale, dimostrandone l’erroneità. Cosicché il ricorso in esame non può essere accolto e va, pertanto, respinto come infondato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Spezia Calcio 2008 S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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