F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009 3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 05 Marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 09 Giugno2009
3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BALENO SAVINO SEGUITO GARA BARLETTA/MONOPOLI DEL 22.2.009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Barletta Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 107 del 24.2.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2^ Divisione Barletta/Monopoli, veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Daleno Savino la squalifica per 2 giornate per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara. La società appellante ha eccepito l’incongruità della sanzione, sostenendo che l’arbitro non ha potuto ascoltare la frase del giocatore che era girato di spalle; inoltre il calciatore avrebbe espresso solo il proprio disappunto senza mai essere irrispettoso o ingiurioso. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell’Arbitro risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera espressione di disappunto resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali in casi analoghi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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