F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 09 Giugno2009 1) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMME
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 12 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 246/CGF del 09 Giugno2009
1) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/CARPENEDOLO DELL’11.01.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 13.01.2009)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 77/DIV del 13.1.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta per gli episodi verificatisi durante la gara Alessandria/Carpendolo dell’11.1.2009, perché propri sostenitori rivolgevano frasi e cori inneggianti alla discriminazione razziale verso un calciatore di colore della squadra avversaria e, frasi offensive e minacciose ad un Assistente Arbitrale lanciando palle di neve che lo colpivano alla schiena. Avverso tale provvedimento la società U.S. Alessandria 1912 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.1.2009, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 10.2.2009, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Alessandria 1912 di Alessandria, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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