F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 09 Giugno2009 3) RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI INFLIT

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 27 Novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 245/CGF del 09 Giugno2009

3) RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCARPANTONI ENZO, INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PRO SESTO DEL 16.11.2008

 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Sambenedettese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55 del 18.11.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 1^ Divisione Sambenedettese/Pro Sesto, veniva inflitta all’allenatore della ricorrente signor Scarpantoni Enzo la squalifica per due gare effettive per condotta gravemente scorretta ed alla società l’ammenda di € 7.000,00 per cori razzisti dei propri sostenitori verso calciatori di colore della squadra avversaria, per espressioni offensive dei propri sostenitori verso l’arbitro e per condotta gravemente scorretta venendo ritardata la ripresa del gioco. La società appellante eccepiva l’incongruità delle diverse sanzioni inflitte all’allenatore ed alla

società stessa. Rileva la Corte preliminarmente che sussistono in realtà due ricorsi e che pertanto deve essere integrata la tassa di reclamo. Nel merito, poi, la Corte ritiene che i ricorsi non meritino accoglimento e vadano pertanto respinti. I fatti sono attestati dalla documentazione ufficiale e, quanto alla misura delle sanzioni, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in due distinti appelli li respinge entrambi. Dispone addebitarsi le tasse reclamo non versate.

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