F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 27 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DELL’A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUAL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 27 marzo 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 20 Luglio 2009

1) RICORSO DELL’A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RIZZI FEDERICO SEGUITO GARA PARMA/MANTOVA DEL 17.3.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 228 del 18.3.2009)

La società A.C. Mantova S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 228 del 18.3.2009, con la quale è stata comminata per la gara Parma/Mantova del 18.3.2009 la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Rizzi Federico ”per avere al 40° del secondo tempo rivolto agli ufficiali di gara un pesante insulto”. La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, la riduzione della sanzione inflitta ad una sola giornata, reputando eccessiva la sanzione comminata in relazione all’accaduto. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara e in considerazione delle frasi ingiuriose ed epiteti dal calciatore rivolte nei confronti dell’arbitro, conferma la sanzione già applicata dal Giudice Sportivo e, quindi, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Mantova S.r.l. di Mantova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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