F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009
1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BENETTI SERGIO E DELL’A.S.D. MEZZOLARA DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 11 BIS NOIF
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 24/CDN del 9.10.08)
La Corte di Giustizia Federale, visto il ricorso del Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 9.10.2008 e comunicata in data 13.10.2008: premesso che con atto del 20.6.2008, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) il signor Benetti Sergio, Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Mezzolara, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., per aver richiesto il tesseramento del calciatore Eustache Kevin Yoan dichiarando che lo stesso non era stato mai tesserato presso altre federazioni quando tale circostanza non era veritiera avendo omesso ogni attività di controllo e verifica al riguardo; 2) il calciatore Eustache Kevin Yoan per violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 40 comma 11 bis N.O.I.F., per aver presentato una dichiarazione autografa nella quale dichiarava di non essere tesserato per nessuna squadra calcistica appartenente a qualsiasi Federazione quando in realtà era tesserato per la Stagione Sportiva 2007/2008 con il Club amatoriale Brètigny Foot C.S. ( Lique de Paris IDF ); 3) la ASD Mezzolara, per violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati e soggetti di cui all’art. 1 comma 5 C.G.S.. Avverso il deferimento federale, la A.S.D. Mezzolara faceva pervenire alla Commissione Disciplinare Nazionale una memoria difensiva attraverso la quale ribadiva la totale buona fede sulla richiesta di tesseramento del calciatore Eustache. A sostegno della propria tesi difensiva, la società ricorrente dichiarava di aver inoltrato richiesta di tesseramento all’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti, completa di tutta la documentazione di prassi necessaria, con incluso anche una dichiarazione redatta e sottoscritta dal calciatore, nella quale lo stesso affermava di non essere mai stato tesserato e o aver partecipato a campionati organizzati da Federazioni straniere e concludeva che, non avendo ricevuto la conferma dell’avvenuto tesseramento, aveva ritenuto inefficace il tesseramento di Eustache. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 9.10.2008, condividendo la tesi difensiva prospettata dalla A.S.D. Mezzolara, proscioglieva il signor Benetti e la società stessa da ogni addebito loro mosso, ed infliggeva al calciatore Eustache la squalifica per mesi 6. Avverso tale decisione ricorreva la Procura Federale che, attraverso il proprio rappresentante, chiedeva alla Corte, in accoglimento del ricorso ed in parziale riforma della decisione, di infliggere la sanzione di mesi tre di inibizione al signor Benetti e l’ammenda di € 500,00 alla società. Tanto premesso, la Corte osserva che il ricorso non è meritevole di accoglimento. A giudizio della Corte la motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso, di specie è condivisibile in quanto la combinazione dei comportamenti tenuti dalla società, descritti nel deferimento e nella decisione impugnata, esclude l’imputabilità degli addebiti di cui al capo di incolpazione. Difatti, sebbene la consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva tenda a ritenere punibili eventuali comportamenti omissivi di squadre che, facendo leva su asserite difficoltà di acquisizione di informazioni da parte di Federazioni estere, tentino illecitamente il tesseramento, è chiaro che, nel caso di specie, la richiedente, non traendo peraltro alcun vantaggio dal fatto ad essa contestato, si è posta in una situazione in cui l’elemento psicologico richiesto per l’integrazione degli addebiti è insussistente, determinandosi l’esenzione da qualsiasi tipo di responsabilità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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