F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 24 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Giugno2009 1) RICORSO SIG. FERRETTI NANDO AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ELETTI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 24 Febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 263/CGF del 19 Giugno2009

1) RICORSO SIG. FERRETTI NANDO AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE ANCONA 19 – 20 GENNAIO 2009 2) RICORSO SIG. COLTORTI MARCO AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE MARCHE ANCONA 19 – 20 GENNAIO

2009

Con ricorso del 21.1.2009, il signor Nando Ferretti ha impugnato la validità dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Marche L.N.D., chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla ed illegittima, così come i risultati delle votazioni e le proclamazioni degli eletti. Il ricorso è articolato in più punti per la cui specificazione si rinvia allo stesso. Prima di passare all’esame dei singoli motivi occorre fare una breve premessa sul metodo adottato da questa Corte per la decisione del caso concreto, che, nel rispetto dei criteri di legittimità e correttezza ai quali si deve ispirare l’operato di ogni singolo tesserato ed alla luce della estrema semplicità e ristrettezza delle norme di settore, contemperi il contenuto delle denunce del Ferretti con le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e dei risultati ai quali, attraverso le stesse, si è pervenuti. L’indagine demandata non può prescindere dall’impostazione dettata dall’ordinamento statale e dalle pronunce giurisdizionali in esso rese, efficacemente applicabile anche alle elezioni che si svolgono nell’ordinamento sportivo. Gli interessi sottesi ai risultati elettorali hanno determinato l’elaborazione, da parte dei Tribunali, di alcuni principi che, se da un lato vogliono porre un freno a ricorsi meramente esplorativi, dall’altro, in caso di verificate irregolarità, ritengono determinanti solo quelle che abbiano causato una effettiva lesione del diritto di voto, tali, comunque, da rendere il risultato delle elezioni difforme dalla volontà elettorale. Ecco allora che, con il ricorso elettorale, devono essere specificate le censure proposte contro l’atto di proclamazione degli eletti con indicazione puntuale dei vizi e degli effetti che gli stessi hanno determinato sull’esito delle votazioni nel senso della difformità tra il risultato elettorale e la volontà espressa. Non può consentirsi, difatti, che le doglianze generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi conducano ad un’amplissima istruttoria, soprattutto a fronte di risultanze documentali contenute in verbali dotati di propria forza probatoria. Pertanto sono inammissibili e comunque infondate le censure dirette non a denunciare l’esistenza di specifici vizi del procedimento elettorale ma solo a provocare, in sede giurisdizionale, un generale riesame dello stesso, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare la natura e la consistenza dei vizi e gli squilibri dagli stessi determinati. Ecco, quindi, che trovano ingresso il principio di strumentalità delle forme e quello della prova di resistenza. Il primo ritiene rilevanti, tra le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. Quindi non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ovvero quelle da cui non derivi alcun pregiudizio a livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto. In base al secondo, invece, non è possibile pervenire all’annullamento giudiziale del provvedimento impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora l’illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati elettorali, in virtù della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Fatta questa necessaria premessa, la Corte ritiene l’Assemblea non irregolare, sia in base alle censure sollevate, sia in base alla descrizione delle operazioni elettorali nei verbali della Commissione Disciplinare in funzione di Commissione di garanzia, così determinando l’infondatezza del ricorso. Da un punto di vista generale, tutti i motivi di censura, peraltro privi di un minimo principio di prova, hanno una finalità meramente esplorativa in quanto tendono a prospettare presunte irregolarità senza chiarire quali effetti abbiano provocato ma che comunque sono prive del requisito della sostanzialità, non avendo inficiato il risultato delle elezioni attraverso la compressione della libertà e della genuinità del voto. Si può quindi affermare che il risultato delle stesse coincide con la reale volontà degli elettori come espressa nel seggio. Passando poi all’esame dei singoli motivi di ricorso la Corte di Giustizia Federale rileva che, con il primo, il ricorrente denuncia che nella giornata del 16.1.2009, il signor G. Moretti avrebbe inviato una comunicazione e-mail con la quale avrebbe fornito informazioni errate circa l’esercizio del diritto di voto, determinando, a suo dire, una violazione della normativa elettorale tale da invalidare l’assemblea. Il motivo è infondato. Posto che una semplice comunicazione mail non ha alcuna portata né derogatoria né interpretativa della normativa elettorale, apparendo tra l’altro provenire da soggetto non dotato di alcun potere in tal senso, la censura si riduce a mera prospettazione di parte, priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Senza recesso dalle premesse specificamente effettuate, non c’è prova che detta comunicazione abbia raggiunto la generalità degli aventi diritto al voto e quand’anche ciò fosse avvenuto, non c’è prova che ci sia stata effettiva lesione del diritto di voto. Tra l’altro, è lo stesso ricorrente che circoscrive l’effetto di tale comunicazione ad una semplice minaccia alla libertà elettorale che questa Corte non ritiene tale. Risulta, difatti, che l’assemblea sia stata validamente costituita, che abbia deliberato con il quorum necessario e che, contrariamente a quanto dedotto, agli atti siano presenti deleghe di società di calcio a 11 a società di calcio a 5 e viceversa. È bene poi considerare che il ricorrente avrebbe potuto fare richiesta di intervento in assemblea per denunciare l’accaduto, ma ciò non ha fatto, facendo ritenere che la doglianza sia solo apparente e comunque strumentale al dissenso dello stesso al consolidamento del risultato elettorale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che durante le operazioni di accredito e di verifica poteri sarebbe stato presente tale signor Alver Torresi, il quale avrebbe avuto in mano numerose contromarche che doveva consegnare ai rappresentanti delle Società, da utilizzare per le votazioni. Tale censura, che presenta dei profili di inammissibilità, è infondata ed è smentita dai dati contenuti nei verbali e da una serie di considerazioni logiche. Se, come sembra voglia far intendere il ricorrente – che non può lasciare alla Corte il compito di interpretare il contenuto non scritto dei motivi, e da qui i profili di inammissibilità – fossero state presenti un numero di contromarche superiori a quelle consegnate all’atto della verifica poteri, tale da determinare la consegna di un numero di schede superiore a quello degli aventi diritto al voto, un tale fatto sarebbe emerso nel corso dello scrutinio determinando l’annullamento della votazione e l’effettuazione di una nuova. Ciò non è accaduto. Tra l’altro, il ricorrente avrebbe dovuto provare i casi di abuso del diritto ovvero che uno o più aventi diritto abbiano votato più volte di quanto fossero legittimati, alterando la par condicio con gli altri elettori e determinando, comunque, un risultato diverso da quello perseguito dal corpo elettorale. Con il terzo motivo denuncia l’omessa comunicazione del numero dei votanti. Lo stesso è infondato risultando dal verbale che il Presidente abbia più volte comunicato, addirittura interrompendo gli interventi, il totale delle Società presenti e di quelle aventi diritto al voto. Con il quarto motivo denuncia la violazione delle norme elettorali per la mancata vigilanza all’interno delle cabine per la presenza della lista di un candidato. Lo stesso è infondato in quanto una tale irregolarità, se effettivamente verificatasi e non ne è stata fornita la prova, è irrilevante non avendo limitato l’esercizio del diritto di voto. Tra l’altro, paradossalmente, se la presenza di una lista potesse determinare una coartazione della volontà del singolo elettore, nel senso di costringerlo a votare in senso diverso dalla sua precedentemente formatasi, l’assenza di una qualsiasi lista avrebbe influito nel senso di non far esprimere alcun voto? Con il quinto motivo denuncia l’allontanamento del Presidente della Commissione elettorale con le urne contenenti le schede e l’omessa custodia delle stesse. La doglianza è infondata in quanto il ricorrente, tentando di argomentare l’eccezione, la limitano, meramente, al fatto che il Presidente le abbia portate con sé. Tale comportamento, ad avviso della Corte, costituisce garanzia della custodia delle stesse. Con il sesto motivo denuncia che lo scrutinio sarebbe avvenuto non nella sala dell’Assemblea ma in una di ridotte dimensioni. Lo stesso è infondato in quanto il ricorrente non denuncia che gli sia stato precluso il controllo. Tra l’altro, tali due ultime doglianze presentano dei profili di improponibilità in quanto, ai sensi dell’art. 4, CU 75/A del 1°/12/2008, la risoluzione delle contestazioni verificatesi in sede di scrutinio è demandata alla Commissione Disciplinare (nel caso specifico) Territoriale che si pronuncia con giudizio inappellabile. Con il settimo motivo denuncia che il rinvio per la proclamazione degli eletti sarebbe stato illegittimo anche per la mancanza del numero legale e per l’omissione dei dati definitivi. La doglianza è del tutto esplorativa, in quanto il ricorrente non solleva alcuna censura ma pone degli interrogativi la cui risoluzione non può essere demandata alla Corte di Giustizia. Con l’ultimo motivo denuncia la illegittima proclamazione degli eletti per l’asserita assenza del numero legale. Posto che il ricorrente omette di dedurre che la proclamazione degli eletti ha avuto inizio il 19.1 e si è conclusa il 20.1, si rileva che il predetto art. 4 non impone il necessario esaurirsi delle operazioni elettorali in un unico contesto temporale, di talché il differimento o meglio la prosecuzione della proclamazione in giornata diversa da quella in cui è stato espresso il voto non inficia la volontà liberamente e chiaramente manifestata dall’elettorato, cristallizzata nel verbale della Commissione Disciplinare. Con altro ricorso del 21.1.2009, il Sig. Marco Coltorti ha impugnato la validità dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Marche LND, chiedendo che la stessa venisse dichiarata nulla ed illegittima, così come i risultati delle votazioni e le proclamazioni degli eletti. Il ricorso è articolato in più punti per la cui specificazione si rinvia allo stesso. Prima di passare all’esame dei singoli motivi occorre fare una breve premessa sul metodo adottato da questa Corte per la decisione del caso concreto, che, nel rispetto dei criteri di legittimità e correttezza ai quali si deve ispirare l’operato di ogni singolo tesserato ed alla luce della estrema semplicità e ristrettezza delle norme di settore, contemperi il contenuto delle denunce del Coltorti con le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e dei risultati ai quali, attraverso le stesse, si è pervenuti. L’indagine demandata non può prescindere dall’impostazione dettata dall’ordinamento statale e dalle pronunce giurisdizionali in esso rese, efficacemente applicabile anche alle elezioni che si svolgono nell’ordinamento sportivo. Gli interessi sottesi ai risultati elettorali hanno determinato l’elaborazione, da parte dei Tribunali, di alcuni principi che, se da un lato vogliono porre un freno a ricorsi meramente esplorativi, dall’altro, in caso di verificate irregolarità, ritengono determinanti solo quelle che abbiano causato una effettiva lesione del diritto di voto, tali, comunque, da rendere il risultato delle elezioni difforme dalla volontà elettorale. Ecco allora che, con il ricorso elettorale, devono essere specificate le censure proposte contro l’atto di proclamazione degli eletti con indicazione puntuale dei vizi e degli effetti che gli stessi hanno determinato sull’esito delle votazioni nel senso della difformità tra il risultato elettorale e la volontà espressa. Non può consentirsi, difatti, che le doglianze generiche o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi conducano ad un’amplissima istruttoria, soprattutto a fronte di risultanze documentali contenute in verbali dotati di propria forza probatoria. Pertanto sono inammissibili e comunque infondate le censure dirette non a denunciare l’esistenza di specifici vizi del procedimento elettorale ma solo a provocare, in sede giurisdizionale, un generale riesame dello stesso, senza fornire neanche un principio di prova atto ad identificare la natura e la consistenza dei vizi e gli squilibri dagli stessi determinati. Ecco, quindi, che trovano ingresso il principio di strumentalità delle forme e quello della prova di resistenza. Il primo ritiene rilevanti, tra le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto. Quindi non possono comportare l’annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità, ovvero quelle da cui non derivi alcun pregiudizio a livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto. In base al secondo, invece, non è possibile pervenire all’annullamento giudiziale del provvedimento impugnato e delle operazioni elettorali a cui questo si riferisce, qualora l’illegittimità non si possa tradurre in un effetto concreto sui risultati elettorali, in virtù della salvaguardia della volontà espressa dal corpo elettorale. Fatta questa necessaria premessa, la Corte ritiene l’Assemblea non irregolare, sia in base alle censure sollevate sia in base alla descrizione delle operazioni elettorali nei verbali della Commissione Disciplinare in funzione di Commissione di garanzia, così determinando l’infondatezza del ricorso. Da un punto di vista generale, tutti i motivi di censura, peraltro privi di un minimo principio di prova, hanno una finalità meramente esplorativa in quanto tendono a prospettare presunte irregolarità senza chiarire quali effetti abbiano provocato ma che comunque sono prive del requisito della sostanzialità, non avendo inficiato il risultato delle elezioni attraverso la compressione della libertà e della genuinità del voto. Si può quindi affermare che il risultato delle stesse coincide con la reale volontà degli elettori come espressa nel seggio. Passando poi all’esame dei singoli motivi di ricorso la Corte di Giustizia rileva che, con il primo, il ricorrente denuncia che nella giornata del 16.1.2009, il Sig. G. Moretti avrebbe inviato una comunicazione e mail con la quale avrebbe fornito informazioni errate circa l’esercizio del diritto di voto, determinando, a suo dire, una violazione della normativa elettorale tale da invalidare l’assemblea. Il motivo è infondato. Posto che una semplice comunicazione mail non ha alcuna portata né derogatoria né interpretativa della normativa elettorale, apparendo tra l’altro provenire da soggetto non dotato di alcun potere in tal senso, la censura si riduce a mera prospettazione di parte, priva di qualsiasi riscontro oggettivo. Senza recesso dalle premesse specificamente effettuate, non c’è prova che detta comunicazione abbia raggiunto la generalità degli aventi diritto al voto e quand’anche ciò fosse avvenuto, non c’è prova che ci sia stata effettiva lesione del diritto di voto. Tra l’altro, è lo stesso ricorrente che circoscrive l’effetto di tale comunicazione ad una semplice minaccia alla libertà elettorale che questa Corte non ritiene tale. Risulta, difatti, che l’assemblea sia stata validamente costituita, che abbia deliberato con il quorum necessario e che, contrariamente a quanto dedotto, agli atti siano presenti deleghe di Società di calcio a 11 a società di calcio a 5 e viceversa. È bene poi considerare che il ricorrente avrebbe potuto fare richiesta di intervento in assemblea per denunciare l’accaduto, ma ciò non ha fatto, facendo ritenere che la doglianza sia solo apparente e comunque strumentale al dissenso dello stesso al consolidamento del risultato elettorale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia che durante le operazioni di accredito e di verifica poteri sarebbe stato presente tale Sig. Alver Torresi, il quale avrebbe avuto in mano numerose contromarche che doveva consegnare ai rappresentanti delle Società, da utilizzare per le votazioni. Tale censura, che presenta dei profili di inammissibilità, è infondata ed è smentita dai dati contenuti nei verbali e da una serie di considerazioni logiche. Se, come sembra voglia far intendere il ricorrente – che non può lasciare alla Corte il compito di interpretare il contenuto non scritto dei motivi, e da qui i profili di inammissibilità – fossero state presenti un numero di contromarche superiori a quelle consegnate all’atto della verifica poteri, tale da determinare la consegna di un numero di schede superiore a quello degli aventi diritto al voto, un tale fatto sarebbe emerso nel corso dello scrutinio determinando l’annullamento della votazione e l’effettuazione di una nuova Ciò non è accaduto. Tra l’altro, il ricorrente avrebbe dovuto provare i casi di abuso del diritto ovvero che uno o più aventi diritto abbiano votato più volte di quanto fossero legittimati, alterando la par condicio con gli altri elettori e determinando, comunque, un risultato diverso da quello perseguito dal corpo elettorale. Con il terzo motivo denuncia l’omessa comunicazione del numero dei votanti. Lo stesso è infondato risultando dal verbale che il Presidente abbia più volte comunicato, addirittura interrompendo gli interventi, il totale delle Società presenti e di quelle aventi diritto al voto. Con il quarto motivo denuncia la violazione delle norme elettorali per la mancata vigilanza all’interno delle cabine per la presenza della lista di un candidato. Lo stesso è infondato in quanto una tale irregolarità, se effettivamente verificatasi e non ne è stata fornita la prova, è irrilevante non avendo limitato l’esercizio del diritto di voto. Tra l’altro, paradossalmente, se la presenza di una lista potesse determinare una coartazione della volontà del singolo elettore, nel senso di costringerlo a votare in senso diverso dalla sua precedentemente formatasi, l’assenza di una qualsiasi lista avrebbe influito nel senso di non far esprimere alcun voto? Con il quinto motivo denuncia l’allontanamento del Presidente della Commissione elettorale con le urne contenenti le schede e l’omessa custodia delle stesse. La doglianza è infondata in quanto il ricorrente, tentando di argomentare l’eccezione, la limitano, meramente, al fatto che il Presidente le abbia portate con sé. Tale comportamento, ad avviso della Corte, costituisce garanzia della custodia delle stesse. Con il sesto motivo denuncia che lo scrutinio sarebbe avvenuto non nella sala dell’Assemblea ma in una di ridotte dimensioni. Lo stesso è infondato in quanto il ricorrente non denuncia che gli sia stato precluso il controllo. Tra l’altro, tali due ultime doglianze presentano dei profili di improponibilità in quanto, ai sensi dell’art. 4, CU 75/A del 1°/12/2008, la risoluzione delle contestazioni verificatesi in sede di scrutinio è demandata alla Commissione Disciplinare (nel caso specifico) Territoriale che si pronuncia con giudizio inappellabile. Con il settimo motivo denuncia che il rinvio per la proclamazione degli eletti sarebbe stato illegittimo anche per la mancanza del numero legale e per l’omissione dei dati definitivi. La doglianza è del tutto esplorativa, in quanto il ricorrente non solleva alcuna censura ma pone degli interrogativi la cui risoluzione non può essere demandata alla Corte di Giustizia. Con l’ultimo motivo denuncia la illegittima proclamazione degli eletti per l’asserita assenza del numero legale. Posto che il ricorrente omette di dedurre che la proclamazione degli eletti ha avuto inizio il 19.1 e si è conclusa il 20.1, si rileva che il predetto art. 4 non impone il necessario esaurirsi delle operazioni elettorali in un unico contesto temporale, di talché il differimento o meglio la prosecuzione della proclamazione in giornata diversa da quella in cui è stato espresso il voto non inficia la volontà liberamente e chiaramente manifestata dall’elettorato, cristallizzata nel verbale della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li respinge entrambi. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

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