F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. BARRACUDA AVVER

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 08 Giugno2009

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S.D. BARRACUDA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG. LEONARDO TORTORELLI E L’AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETÀ INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 20/CDN del 24.09.20089)

Il sig. Leonardo Tortorelli, in qualità di presidente dell’U.S.D. Barracuda e nell’interesse della Barracuda stessa come suo legale rappresentante, con atto del 24.12.2008, ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella seduta del 24.9.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 20/CDN in pari data, con la quale tale Commissione ha dichiarato inammissibile, per mancato invio alla Procura Federale di copia dei motivi nel termine perentorio ai sensi degli artt. 33, 36, 37 e 38 C.G.S., il reclamo presentato dalla U.S.D. Barracuda avverso le sanzioni sportive della inibizione per mesi 6 nei confronti del Presidente signor Leonardo Tortorelli e dell’ammenda di € 1.800,00 nei confronti della società, irrogate a seguito di deferimento da parte del Procuratore Federale. Il signor Tortorelli fa valere, a tal fine, il legittimo affidamento che egli avrebbe posto sulle formalità di ricorso ottemperate a seguito di contatti intervenuti con organi territoriali competenti. La Corte di Giustizia Federale deve rilevare che il ricorso in oggetto non può essere ammesso a decisione nel merito, per una pluralità di motivi. In primo luogo, anche il presente rimedio non risulta essere stato previamente comunicato in copia alla Procura Federale, dovendo invece il ricorso per revocazione essere sottoposto alle stesse regole formali dei ricorsi ordinari davanti alla Corte stessa, e in particolare alle norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza (art. 39, comma 3, C.G.S.).  In secondo luogo, il ricorso risulta essere stato presentato dal signor Tortorelli, come si evince testualmente dal ricorso, “in qualità di presidente della U.S.D. Barracuda e nell’interesse della Barracuda stessa in qualità di suo legale rappresentante” (oltre che nell’interesse della tutela della posizione del Tortorelli medesimo), con ciò incorrendo, per questa parte, in un vizio insanabile, essendo il Tortorelli al momento della sottoscrizione e presentazione del ricorso ancora soggetto alla sanzione dell’inibizione, comminata dalla Commissione territoriale competente in data 7.7.2008. In terzo luogo, in nessun modo il motivo sostenuto nel ricorso può essere riportato alle fattispecie normativamente indicate dall’art. 39, comma 1, C.G.S., ai fini dell’ammissibilità della stessa fase rescindente del giudizio per revocazione, il cui carattere tassativo è pacificamente ritenuto. Per questi motivi, la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S.D. Barracuda di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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