F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009 1) RICORSO A.C.D. NUOVA BOVISIO MASCIAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA V
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 19 Dicembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 05 Giugno2009
1) RICORSO A.C.D. NUOVA BOVISIO MASCIAGO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEDANO/NUOVA BOVISIO MASCIAGO DEL 5.10.2008
(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 13.11.2008)
L’A.S.D. Nuova Bovisio Masciago ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 18 del 13.11.2008, relativa alla gara Vedano/Nuova Bovisio Masciago del Campionato II Categoria, disputatasi in Vedano al Lambro il 5.10.2008. Con tale provvedimento la detta Commissione, tra l’altro, riformava la statuizione del Giudice Sportivo che aveva accolto il reclamo dell’odierna resistente ritenendo legittima la partecipazione alla gara del calciatore Ferruccio Centonze e pertanto ripristinando il risultato ottenuto sul campo ed annullando le sanzioni irrogate dallo stesso giudice. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa la società Nuova Bovisio Masciago si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l’inammissibilità del proposto gravame e l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Nuova Bovisio Masciago di Bovisio Masciago (Milano) al 17.12.2008 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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