F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009 1) RICORSO DELLO SPORT CLUB MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LE SANZIO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009

1) RICORSO DELLO SPORT CLUB MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MOLASSANA BOERO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2009 AL PRESIDENTE BOERO GIOVANNI; INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE BIRINGHELLI; INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA GENOA CALCIO FEMMINILE / MOLASSANA BOERO DEL 25.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con Com. Uff. n. 38 pubblicato il 30.10.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - pronunciandosi all’esito della gara Genoa/S.C. Molassana Boero del 25.10.2008 Campionato Primavera Femminile Nazionale – Girone D - constatato che le calciatrici della società Molassana: Sozzi Elisa, Testino Giulia, Pizio Margherita, Biringhelli Ilaria, Capatti Simona, Gramonelli Elena, Furno Marta e Nazari Sara, risultando tesserate presso il Settore Giovanile e Scolastico della Lega Nazionale Dilettanti, avevano disputato la gara in posizione irregolare senza averne titolo, in quanto non potevano prendere parte a tornei non organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, ha comminato: - la sanzione sportiva della perdita della gara per la Società Molassana con il punteggio di 0-3; - un punto di penalizzazione in classifica; - l’inibizione fino al 28.2.2009 al Presidente Boero Giovanni per responsabilità oggettiva; - l’inibizione fino al 30.1.2009 al dirigente Biringhelli Giovanni per aver redatto la distinta ufficiale di gara. L’appellante Molassana Boero 1918, nel rilevare la carenza nella decisione del Giudice dei riferimenti normativi a supporto della decisione stessa, richiama il Regolamento del Campionato Primavera pubblicato sul Com. Uff. n. 27 dell’1.10.2008 della Divisione Calcio Femminile, in particolare Norme Comuni punto 8, nonché gli artt. 32 e 34 comma 3 N.O.I.F.. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso, tenuto conto che non esiste alcuna preclusione all’impiego, in Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, di calciatrici tesserate con cartellino del Settore Giovanile e Scolastico (peraltro tutte rispondenti ai requisiti del citato art. 34 comma 3 N.O.I.F.) Rileva, anzitutto, il Collegio che il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d’ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull’incontro in questione - ad esaminare il referto di gara ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare delle calciatrici sopra nominate. Conseguentemente ha applicato le sanzioni nei confronti sia della società Molassana Boero 1918 che dei suoi rappresentanti. Senonchè, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell’art. 29 commi 7 e C.G.S., può sì attivarsi d’ufficio, ma solo qualora la irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame. La suddetta considerazione, di per sé assorbente di ogni altra questione, è sufficiente per pervenire ad una pronuncia di accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dallo Sporto Club Molassana Boero A.S.D. di Genova, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 1 – 5 per la gara indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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