F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 2) RICORSO DEL SIG. CHIARI STEFANO PER RE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009

2) RICORSO DEL SIG. CHIARI STEFANO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO: - LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1.1 E 3.1 C.G.S. (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – COM. UFF. N. 19 DEL 23.11.2006) - LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 5, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.

(delibera della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia, Com. Uff. n. 27 del 25.1.2007 - delibera della

Commissione d’Appello Federale, Com. Uff. n. 53/C del 18.5.2007)

Con atto 05.04.2008 il sig. Stefano Chiari ha richiesto alla Corte di Giustizia Federale di disporre, previa declaratoria di ammissibilità dell’istanza, la riforma per revisione dei provvedimenti resi dalla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lombardia di cui ai CC.UU. n. 19 del 23.11.2006 e n. 27 del 25.01.2007, con i quali la detta Commissione aveva inflitto al ricorrente l’inibizione, rispettivamente, per mesi quattro e cinque. A fondamento della così proposta domanda il Chiari deduce una serie di argomentazioni che si sostanziano: a) nella veridicità delle dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione ed oggetto della prima sanzione; b) nella necessità di partecipare all’assemblea del Comitato della Regione Lombardia nonostante la ricordata inibizione per denunciare “una pluralità di condotte illecite integranti un’irregolare attività di gestione contabile-amministrativa da parte del Presidente del C.R., rag. Giuliano Milesi” che avrebbero portato alla condanna dello stesso in sede sportiva, addirittura aggravata in appello. Secondo il ricorrente tali circostanze consentirebbero la revisione delle decisioni irrevocabili come sopra adottate e pertanto chiedeva al competente organo di giustizia l’accoglimento del proposto ricorso. La Corte, innanzi la quale la trattazione dell’istanza interveniva nella seduta del 9 maggio 2008 assente il ricorrente e suoi difensori e/o delegati, si è preliminarmente posta il problema della propria competenza giurisdizionale a conoscere l’avanzato ricorso dal momento che lo Stefano Chiari non era più tesserato per la F.I.G.C., nonché l’ulteriore interrogativo in ordine alla legittimità del pagamento della tassa reclamo che lo stesso ricorrente aveva richiesto addebitarsi sul conto della A.S.D. Sirmione, matricola federale 17020. Sul primo punto la Corte, in conformità a specifici precedenti della C.A.F., ritiene di poter conoscere la domanda di revisione in considerazione della circostanza che, indubitabilmente, il Chiari all’epoca cui si riferiscono i fatti sanzionati era tesserato federale, mentre per quanto attiene la seconda delle ricordate problematiche, fermo restando quale principio d’ordine generale l’inammissibilità della delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., la stessa appare irrilevante nel caso di specie in quanto la mancata contestazione dell’addebito da parte della società sirmionese, terzo delegato, consente all’atto di produrre i suoi effetti e pertanto impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per quanto, viceversa, riguarda il merito dell’istanza, quest’ultima non può venir accolta. Ed invero, ai sensi dell’art. 39.2 del Codice di Giustizia Sportiva la revisione di provvedimenti irrevocabili può venir disposta dalla Corte nel concorso di una delle seguenti condizioni: a) la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove idonee, da sole ovvero unite a quelle già valutate, a dimostrare che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni revisionabili con quelli di altra decisione irrevocabile; c) l’acclarata falsità in atti o in giudizio. La fattispecie dedotta in causa dal Chiari, pacificamente non individua alcun caso di acclarata falsità ovvero di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle decisioni sanzionatorie con quelli di altra decisione (federale) irrevocabile, conseguentemente la verifica alla quale la Corte è chiamata è quella relativa a prove nuove che possano, eventualmente in combinazione con quelle già acquisite, dimostrare l’innocenza del sanzionato. Nel caso in esame le deduzioni rassegnate dal ricorrente non individuano alcuna novità di prova, tantomeno decisiva, posto che la prima sanzione adottata nei suoi confronti non risulta relativa alla non veridicità delle dichiarazioni rese, ma alla lesione dell’onorabilità di soggetti operanti in ambito federale, e la seconda, all’indebita partecipazione ad un’assemblea di Comitato alla quale il sanzionato non aveva titolo per partecipare. In effetti, la delibera della Corte di Giustizia Federale del 12.12.2007 recante inibizione per mesi quattordici a carico del Presidente Giuliano Milesi per essersi reso colpevole di gravi irregolarità amministrativo-contabili, non costituisce prova alcuna della non lesività delle dichiarazioni rese dal Chiari ed inizialmente sanzionate, tenuto conto che gli atti processuali non consentono di accertare che quelle dichiarazioni riguardavano la condotta del Milesi avendo piuttosto ad oggetto interviste stampa “contenenti giudizi e rilievi (lesivi) della reputazione di altre persone e di organi operanti nell’ambito della F.I.G.C.” da individuare, sempre stando agli atti, in arbitri ed assistenti. Non v’è dubbio, poi, che l’inibito Chiari non avesse alcun titolo per partecipare all’assemblea del Comitato Regionale Lombardia e che la denuncia dei comportamenti intrattenuti dal Presidente di quel Comitato ben avrebbe potuto venir proposta in altre forme, con adeguati esposti ai competenti organi Federali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Chiari Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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