F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009 2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEARALE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009

2) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDEARALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI: A) SIG. PASQUALIN CLAUDIO; B) SIG. SPERANZA GIANLUCA; C) SIG. TALOZZI TEOFRASTO; D) SIG. PILLA GIANANDREA; E) SIG. RENNA MIMMO; F) SIG. DI GIACINTO PIETRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. PER ESSER ACCEDUTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CALCIO-MERCATO 2007/08 (27-31 AGOSTO 2007 – HOTEL QUARK DI MILANO), NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI AGENTE DI CALCIATORI

Con atto in data 10.10.2008, il Procuratore Federale, ad integrazione ed in sostituzione del deferimento in data 17.7.2008 (la cui notifica all’Agente di Calciatori signor Teofrasto Talozzi non era andata a buon fine), ha deferito a questa Corte i signori Claudio Pasqualin, Teofrasto Talozzi, Gianluca Speranza, Gianandrea Pilla, Mimmo Renna e Pietro Di Giacinto, per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’ottenimento dell’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008, tenutasi nei giorni 28-31 agosto 2007 presso l’Hotel QUARK di Milano, nonostante l’intervenuta sospensione della licenza dei su indicati Agenti di Calciatori. A sostegno della richiesta di deferimento, la Procura Federale ha trasmesso a questa Corte, tra l’altro, la relazione calciomercato 2007/2008 (27-31 agosto 2007) redatta dal collaboratore della Procura che ha vigilato sulla regolarità della campagna trasferimento calciatori professionisti. In detta Relazione, sub n. 3, figura elenco dei soggetti accreditati come agenti di calciatori che non risultano tuttavia iscritti nell’Albo Agenti della F.I.G.C.. In vista della trattazione del giudizio, per la quale sono stati tutti ritualmente convocati per il giorno 9.2.2009, il signor Claudio Pasqualin ha chiesto disporsi un rinvio, mentre hanno rassegnato memorie i signori Teofrasto Talozzi, Gianandrea Pilla, Mimmo Renna e Pietro Di Giacinto. Ad eccezione del signor Talozzi, i restanti quattro deferiti, signori Speranza, Pilla, Renna e Di Giacinto, sono avvocati iscritti ad Albi professionali. Eccetto il signor Speranza, non costituitosi in giudizio, tutti gli altri hanno contestato gli addebiti della Procura Federale osservando come, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori (a mente del quale “Ai calciatori ed alle società di calcio sia vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente”), ad essi non fosse affatto precluso ma anzi pacificamente consentito di chiedere l’accredito in qualità non di agenti di calciatori ma di avvocati. Gli avv.ti Pilla, Renna e Di Giacinto rivendicano pertanto la legittimità e la correttezza del loro operato, dal momento che ciascuno di essi afferma di aver chiesto l’accredito spendendo la qualità di avvocato e non di agente di calciatori, nonché di ignorare e di essere comunque assolutamente estranei alle modalità con le quali gli addetti alle operazioni di accredito abbiano poi in concreto registrato detta richiesta e quindi rilasciato loro l’accredito richiesto. La Corte, esaminata la documentazione allegata dalla Procura Federale, osserva preliminarmente, per un verso, come le disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008, non costituiscono norme federali e, per altro verso, come nella Relazione calcio-mercato del collaboratore della Procura Federale, nell’elenco sub n. 3 dei soggetti che si sarebbero accreditati come agenti di calciatori pur non essendo iscritti nell’Albo Agenti della F.I.G.C., non figurano, tra gli odierni deferiti, i signori Speranza, Talozzi e Di Giacinto. La Corte ritiene, pertanto, che non sussistono agli atti del procedimento elementi che possano costituire prova del fatto che gli avv.ti Pilla, Renna e Di Giacinto, come sostiene la Procura Federale, abbiano effettivamente chiesto l’accredito come agenti di calciatori, anziché, secondo quanto affermato dai deferiti, spendendo il titolo e la qualità di avvocati. Atteso che a questi ultimi, se iscritti nel relativo albo professionale, l’art. 5, comma 1, del nuovo Regolamento degli Agenti dei Calciatori consente in effetti di offrire la propria opera senza essere titolari della Licenza di agenti di calciatori, la Corte ritiene non sufficientemente provati gli addebiti ascritti dalla Procura Federale ai Signori Speranza, Pilla, Renna e Di Giacinto. Quanto al signor Teofrasto Talozzi, la sua posizione merita diversa considerazione. Rileva invero la Corte che egli afferma di aver avuto accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008 nei giorni 28-31 agosto 2007 in qualità di osservatore di calciatori per conto della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., della quale dichiara di essere collaboratore dall’anno 2005, ed in particolare per negoziare con il relativo Presidente il contratto di collaborazione di cui allega copia. La Corte ritiene di non poter condividere le deduzioni difensive del signor Talozzi e sussistente quindi la responsabilità contestata dalla Procura Federale, dal momento che la asserita qualità di collaboratore e/o osservatore di calciatori della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. non costituisce titolo idoneo ad ottenere l’accesso all’area in questione, vieppiù considerato che il contratto di collaborazione prodotto agli atti del presente giudizio dal signor Talozzi a supporto delle sue deduzioni difensive reca quale (improbabile) data di sottoscrizione, apposta a mano, il 28.8.2008, quale data di decorrenza della relativa efficacia, anche essa apposta a mano, l’1.9.2008 e quale data di scadenza il 30.6. 2008. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti: a) proscioglie dalle incolpazioni rispettivamente loro ascritte i sigg.ri: - Speranza Gianluca; - Pilla Gianandrea; - Renna Mimmo; - Di Giacinto Pietro; b) infligge al sig. Talozzi Teofrasto la sanzione della sospensione per mesi 4; c) rinvia, su istanza di parte, l’esame della posizione del sig. Pasqualin Claudio a data da destinarsi.

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