F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 11 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 agosto 2009 1) RICORSO DELL’INTERNAZIONALE MILANO AVVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 11 giugno 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 13 agosto 2009

1) RICORSO DELL’INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 15.2.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 17.2.2009)

Con decisione del 17.2.2009, Com. Uff. n.197, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A., in relazione alla gara Inter/Milan del 15.2.2009, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 “ per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, ingaggiato uno scontro fisico con alcuni sostenitori avversari, in esito al quale sei persone dovevano ricorrere a cure mediche, per contusioni varie; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, sussistendo le circostanze di cui alla lettera a) e b) dell’art. 13 comma 1 C.G.S. “. Avverso tale decisione presentava ricorso la società sanzionata la quale, con diffusa motivazione, lamentava sostanzialmente che il Giudice di prime cure era incorso in un evidente errore nell’attribuire ai sostenitori dell’Inter la volontà di ingaggiare uno scontro fisico con un gruppo di tifosi del Milan; al contrario, secondo la ricorrente, si era trattato di una aggressione da parte di ultras milanisti i quali, forzando anche il blocco degli stewards, aveva fatto irruzione, a volto coperto, nella tribuna occupata da sostenitori dell’Inter consumando ai loro danni atti di violenza dai quali erano derivate conseguenze gravi ed in caso addirittura gravissime posto che uno dei tifosi interisti correva il rischio della perdita di un occhio. A riprova di quanto sostenuto nel ricorso venivano allegati alcuni articoli di stampa, nonché la relazione del collaboratore della Procura Federale il quale testualmente dichiarava: “ Nella 1° frazione di gioco si sono verificati scontri nella tribuna sud fra tifosi dell’Inter venuti a contatto con quelli del Milan (si allega copia di n° 6 referti acquisiti presso il posto di polizia dello stadio)”. Alla riunione del 13.3.2009 la Corte, con propria ordinanza, trasmetteva gli atti alla Procura Federale al fine di accertare, nei limiti del possibile, l’esatta dinamica dell’accaduto, valutata la particolare gravità dei fatti riportati, che avrebbero forse meritato un immediato approfondimento e visti anche i commenti mediatici che avevano reso notoria la vicenda della quale, in verità, non si rinveniva adeguata eco nella decisione del Giudice Sportivo. Pervenuta la accurata e completa attività di accertamento posta in essere dalla Procura Federale, risulta possibile esaminare compiutamente le doglianze difensive avanzate dalla società F. C. Internazionale Milano S.p.A., rilevando che esse appaiono, in buona sostanza, meritevoli di accoglimento in quanto si sono limitate a riferire quello che è effettivamente accaduto. Gli accertamenti richiesti, infatti, hanno consentito di acclarare che all’inizio della partita Inter/Milan del 15.2.2009 uno striscione esposto sulla balaustra della curva sud, per le sue notevoli dimensioni, impediva la visibilità agli spettatori sottostanti, in prevalenza tifosi interisti. Per ottenere la visione del rettangolo di giuoco alcuni spettatori strappavano lo striscione provocando la reazione degli ultras rossoneri dal cui settore si verificava un significativo lancio di monete, bottiglie in plastica ed oggetti vari verso il settore sottostante. Subito dopo un gruppo di ultras milanisti, della curva sud, circa cinquanta persone, dopo aver forzato alcuni presidi di stewards raggiungevano il settore sottostante, c.d. primo anello blu, riservato ai tifosi interisti non appartenenti a gruppi ultras, cercando di impadronirsi di uno striscione nerazzurro ed alle proteste dei sostenitori dell’Inter, i quali, è il caso di rammentare, non erano quelli che avevano strappato lo striscione milanista, li aggredivano violentemente. Solo l’intervento del personale della DIGOS, con l’ausilio di alcuni stewards , riusciva a contenere il gruppo e a farlo rientrare nel settore di appartenenza. La conseguenza dell’aggressione erano le lesioni riportate da sei supporters interisti, in un caso almeno di rilevante gravità, per una azione che la Questura di Milano definiva “ premeditata, organizzata e chiaramente connotata di intenti punitivi nei confronti dei tifosi di opposta fazione posizionati al settore 1° anello blu che, peraltro, non sono da considerare ultras ma semplici supporters aderenti ad Inter club o, in assoluto, non facenti parte di gruppi organizzati “. La vicenda conduceva, infine, all’arresto in quasi flagranza di sei persone, tutte appartenenti a sodalizi rossoneri ultras. Appare, quindi, non revocabile in dubbio, almeno per i più limitati interessi della giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria, che vi è spazio per l’accoglimento del ricorso, giacchè risulta che non vi sia stata esercizio di violenza da parte dei sostenitori interisti, se non nei limiti della difesa di fronte all’aggressione subita la quale, secondo quanto sostenuto dagli stessi organi inquirenti sembra inscenata a prescindere da qualsiasi nesso con circostanze fattuali se è vero, come è vero, che si sia indirizzata verso gruppi assolutamente estranei ai precedenti accadimenti. Altrettanto certamente si può ritenere che il contatto tra le tifoserie sia avvenuto nonostante le misure di contenimento predisposte dalla società ospitante, tanto che il gruppo di ultras milanisti ha sfondato un duplice cordone di stewards, al secondo ed al primo anello, così che, anche sotto questo punto di vista, nessuna censura può essere mossa all’Inter. Non rimane, dunque, che annullare, per la parte relativa alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A., la decisione del Giudice Sportivo del 17.2.2009, comunicando alla Procura Federale, conformemente alla richiesta da questa avanzata, la decisione, per l’eventuale seguito di competenza. Per questi motivi la C.G.F., visti gli atti e la relazione istruttoria, accoglie il ricorso come sopra proposto dall’Internazionale Milano di Milano e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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