CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 – Dott. Gianluca Barbino, Sig. Francesco Musumeci e Derthona FBC 1908 Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDE
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 27 aprile 2009 – Dott. Gianluca Barbino, Sig. Francesco Musumeci e Derthona FBC 1908 Srl contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE
AVV. MARIO ANTONIO SCINO - ARBITRO
AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. prot. n. 0350 del 6 marzo 2009, promosso da: Dott. Gianluca Barabino, residente in Montecarlo, alla Avenue Henry Dunant n. 1, Sig. Francesco Musumeci, residente in Tortona (AL) alla Via
Montello n. 10 e Derthona FBC 1908 Srl, con sede in Tortona (AL) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Leandro Cantamessa, Eugenio Pari e Prof. Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, al Largo Messico n. 7 parti istanti CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto in data 10 dicembre 2008 nr. 3189/1433 pf 07 08 /SP/AM/blp, il Procuratore Federale deferiva i Signori Gianluca Barabino e Francesco Musumeci "per la violazione di cui all'art. 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere commesso atti diretti ad alterare il risultato della gara Sanremese – Derthona del 4 maggio 2008" e, in particolare, per avere gli stessi incontrato il presidente dell'U.S. Sanremese, Signor Carlo Barillà, e per avergli offerto, a suo dire, la somma di Euro 5.000,00 per "combinare il risultato della partita Sanremese - Derthona", nonché il Derthona F.B.C. 1908 "per la violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte del Presidente e del D.S." . La stessa Procura Federale dava atto che il presunto illecito si sarebbe arrestato allo stadio del tentativo, con conseguente regolarità della gara "come ampiamente comprovato nel corso degli accertamenti". Il Derthona F.B.C. 1908 e i Signori Gianluca Barabino e Francesco Musumeci si costituivano nel procedimento disciplinare instaurato innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. contestando ogni addebito e chiedendo il proprio proscioglimento. Il procedimento si concludeva con la condanna del Derthona alla sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e l'inibizione dei Signori Gianluca Barabino e Francesco Musumeci per anni tre. Il Derthona e i Signori Gianluca Barabino e Francesco Musumeci impugnavano la decisione della C.D.N. avanti alla Corte di Giustizia Federale. Il procedimento disciplinare di seconde cure si concludeva con decisione di cui al C.U. n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 (la relativa motivazione, pubblicata il 15 aprile 2009, è stata depositata in corso di giudizio). In tale sede, la Corte di Giustizia Federale, in parziale riforma della decisione di primo grado, modificava "le incolpazioni nei sensi dell'art. 1 C.G.S. e per l'effetto condanna(va) la società Derthona F.B.C. 1908 sr.l. a 10 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato in corso e i Sig.ri Musumeci Francesco e Barabino Gianluca ad un anno di inibizione". In data 16 febbraio 2009 il Derthona e i Signori Gianluca Barabino e Francesco Musumeci, proponevano alla F.I.G.C., che accettava il 18 febbraio successivo, di sottoporre la controversia sportiva in esame al Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport. I Signori Barabino e Musumeci e il Derthona hanno presentato quindi ricorso davanti al Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport sulla base del solo dispositivo della decisione della Corte di Giustizia Federale senza conoscere ancora i motivi per cui il fatto da illecito sportivo era stato derubricato a comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 C.G.S. riservandosi di integrare le proprie difese una volta a conoscenza dei motivi della decisione. Erano nominati quale Arbitro della parte istante l'Avv. Antonio Scino e quale Arbitro della parte resistente, l'Avv. Aurelio Vessichelli, tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice. Era quindi nominato, quale Presidente del Collegio Arbitrale, l’Avv. Sergio Santoro che, in data 26 marzo 2009, formulava l’accettazione ex art.6, comma 5 del Codice, con atto protocollato al n. 0528. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Sergio Santoro (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Antonio Scino (Arbitro) e Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Si costituiva la F.I.G.C., con memoria del 23 aprile 2009, in cui si controdeduceva puntualmente al ricorso, concludendosi per il suo rigetto. Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 15 aprile 2009 presso la sede dell’arbitrato. In tale udienza, presenti tutti i difensori ed i componenti del collegio arbitrale, nonché i due segretari, era esperito il rituale tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo; era acquisita la motivazione della decisione impugnata ed erano infine predisposti i termini per deposito di memorie e documenti, fissandosi definitivamente alla successivo 27 aprile la data dell'udienza di discussione della controversia. Il 27 aprile, alle ore 10, presso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("Tribunale") — Stadio Olimpico — Curva Sud - 00194 Roma, si svolgeva quindi la seconda udienza del Collegio Arbitrale nominato per la presente controversia in forza delle disposizioni contenute nel Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("Codice"). Alla presenza di tutti i componenti del Collegio arbitrale, nonché del dott. Luca Saccone, Segretario del Tribunale e del Sig. Andrea Gruttadauria, Segretario Supplente, i difensori delle parti discutevano la causa, che era quindi trattenuta in decisione, dopo lo svolgimento di brevi repliche difensive. All'esito della seduta, il Collegio Arbitrale pronunciava il dispositivo della presente decisione. MOTIVI 1.Il Presidente della U.S. Sanremese Calcio Carlo Barillà, con nota del 29.5.2008, denunciava alla Procura Federale una serie di fatti asseritamente illeciti connessi a comportamenti di alcuni tesserati, nell'ambito dell’incontro di calcio svoltosi il 4.5.2008 fra le squadre Sanremese e Derthona, partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti conclusosi con il risultato di 0 -1. Esponeva, in particolare, di essere stato avvicinato al termine dell’incontro Rivarolese/Sanremese del 27.4.2008 dal signor Francesco Musumeci qualificatosi direttore sportivo del Derthona. Nell’occasione il Musumeci gli avrebbe chiesto di agevolare il Derthona al successivo incontro tra le due compagini, al fine di ottenere la vittoria; detta proposta sarebbe stata ripetuta in un successivo incontro svoltosi in Sanremo, alla presenza del denunciante, del Musumeci, nonché del Presidente del Derthona, Gianluca Barabino; in tale occasione il Barillà avrebbe ricevuto l’offerta di € 5.000,00 per porre in essere comportamenti finalizzati ad agevolare la vittoria del Derthona. Il denunciante rappresentava ancora di avere avuto sospetto di un possibile accordo tra i calciatori e l’allenatore della sua squadra (alcuni dei quali avevano militato nel Derthona), allorquando ne era stata resa nota la formazione predisposta dall'allenatore Giancarlo Calabria, non essendovi inseriti alcuni importanti calciatori che viceversa avevano quasi sempre fatto parte della rosa dei titolari in precedenti gare. In relazione a tali supposizioni ed eventualità, prima dell’inizio della gara lo stesso denunciante aveva raccomandato al portiere Marco Fantini di non subire gol, promettendogli un premio di € 100,00. Tuttavia, come noto, il Derthona si era aggiudicato la gara avendo il portiere Fantini incassato una rete. Successivamente all’incontro, il denunciante, chiedeva delucidazioni all’allenatore Calabria circa la scelta della particolare debole formazione, chiedendo altresì al capitano Notari se fosse stata intenzionale la comunque scarsa intensità della prestazione sportiva, per agevolare il Derthona. A seguito della evasività delle giustificazioni ottenute, era esonerato l’allenatore Calabria, con il conseguente allontanamento volontario di alcuni calciatori a quest'ultimo legati da vincoli di amicizia e stima. A retrocessione avvenuta, il successivo 26 maggio - prosegue il denunciante – gli era riferito dall’allenatore in seconda Luca Soncin che il portiere Marco Fantini gli avrebbe confidato di avere ottenuto una somma di denaro da parte del suo ex compagno di squadra Notari il quale a sua volta avrebbe ricevuto detta somma da tesserati del Derthona per ottenere la vittoria nell’incontro Sanremese/ Derthona. Secondo quest'ultima indiscrezione, sarebbe emerso che il Notari avrebbe consegnato alcune somme di denaro all’allenatore Calabria ed ai cinque calciatori che a seguito dell’esonero dell’allenatore medesimo avrebbero successivamente lasciato la squadra. La Procura Federale, ricevuta la denuncia, effettuava a mezzo di proprio collaboratore, una puntuale indagine che si sviluppava attraverso una serie di interrogatori e confronti. In particolare veniva sentito il Barillà che, nel confermare la denuncia, produceva una memoria e copia di alcuni documenti costituiti tra l’altro da un biglietto da visita del Musumeci e dall’elenco dei calciatori della Sanremese che avevano preso parte a precedenti gare. Nell’occasione il Barillà forniva ulteriori notizie circa l’incontro asseritamene avvenuto con il Musumeci al termine della gara Rivarolese/Sanremese del 27.4.2008. Il Barillà precisava ancora che durante l’incontro avvenuto a Sanremo il 30.4.2008, oltre all’offerta della somma di € 5.000,00 gli sarebbero stati proposti alcuni incarichi relativi a lavori edili da svolgere in Francia. Era altresì sentito anche il proprietario di alcune quote della società Sanremese, Flaviano Tonellotto, il quale dichiarava che nella settimana fra il 4 e l’ 11 maggio l’allenatore Calabria gli avrebbe telefonato, invitandolo a prestare particolare attenzione a ciò che accadeva nella società, e riferendogli, in particolare, che il presidente Barillà si sarebbe “venduto” una partita. Pertanto, avendo ritenuto di riscontrare una non perfetta sintonia tra il Calabria ed il Barillà nella conduzione della società e nella gestione dei rimborsi spese, avrebbe accolto la richiesta del Barillà di esonerare il Calabria. Anche l’allenatore in seconda della Sanremese Luca Soncin dichiarava, in corso di deposizione, che dopo la partita di ritorno dei play-out del 25.5.2008 il portiere Fantini gli avrebbe rivelato che la partita con il Derthona sarebbe stata “aggiustata”, senza però il pagamento di alcuna somma di denaro. Il Soncin sosteneva peraltro di avere piena fiducia nel Fantini e non avendo mai sospettato l'esistenza, nella settimana precedente la gara con il Derthona, di una possibile combine. Era dunque nuovamente sentito il Barillà, il quale rettificando le precedenti proprie asserzioni, dava atto che quanto riferito dal Soncin era corretto; il Fantini da parte sua affermava che la settimana che anticipava la gara non aveva avuto sentore di un “aggiustamento” della partita, riportando solo malumore per la sconfitta precedentemente subita; chiariva inoltre di non avere notato alcun comportamento di arrendevolezza in campo, da parte dei compagni di squadra, e che la sconfitta fosse stata causata dal migliore gioco della squadra avversaria, senza alcuna rilevanza delle scelte tecniche dell’allenatore in tale occasione. Confermava ancora che il Barillà, prima della gara con il Derthona gli avesse offerto € 100,00 per non subire reti, e che la cosa lo aveva meravigliato, ritenendo che il proprio rendimento sportivo non avesse avuto flessioni, nelle ultime gare. Confermava tuttavia che il Barillà, in occasione di un allenamento, prendendolo da parte, gli avrebbe confidato che la gara Sanremese/Derthona sarebbe stata aggiustata, confermando altresì di avere avuto il colloquio con il Soncin prima della gara con il Casale, non ricordando di aver detto a quest’ultimo che la partita con il Derthona fosse stata addomesticata, ma precisando a questo proposito, che se tale particolare avesse avuto importanza, ne avrebbe avuto un preciso ricordo. Riferiva infine un episodio avvenuto il 10.6.2008, quando il Barillà recatosi nel suo esercizio commerciale, gli aveva chiesto di restituirgli la somma di denaro asseritamente ricevuta dal Derthona per perdere la famosa partita. Ove avesse restituito i soldi il Barillà gli avrebbe promesso di tenerlo fuori dalla vicenda proponendogli di sottoscrivere un foglio con delle dichiarazioni spontanee di pentimento, assicurandone l'estraneità alla vicenda ed al solo fine di fare ricadere su Calabria ed i calciatori ribelli, le conseguenze del comportamento tenuto. Tuttavia, a seguito della risposta negativa del Fantini, il Barillà si allontanava definitivamente, senza più insistere sull'argomento con il primo. L’allenatore esonerato Giancarlo Calabria riferiva a sua volta, in merito alla particolare formazione schierata nella gara, che questa gli era stata suggerita dal Presidente Barillà, per affiancare i calciatori della prima squadra con juniores, dal momento che la formazione giovanile stava affrontando le fasi finali del proprio torneo, ed anche perché i titolari avrebbero espresso il desiderio di disputare le predette fasi finali. Aggiungeva, inoltre, che i sostituti erano da considerarsi di pari valore, convinto, comunque della piena lealtà sportiva di tutti i calciatori a disposizione. Ricordava, altresì, che con il Barillà, dopo la gara con la Rivalorese del 27.4.2008, avrebbe avuto un alterco circa alcuni rimborsi spese. A seguito del suo esonero, comunque, aveva ottenuto solidarietà da parte dei calciatori, alcuni dei quali, non fidandosi più della gestione economica del Presidente, avevano come noto abbandonato la squadra, tant’è che ricevette dal Barillà minacce di ritorsione e che aveva a sua volta denunciato per questo il Barillà medesimo. Erano quindi sentiti i calciatori Notari, Lorieri, Barla, Sguera , secondo cui non vi era stata alcuna combine della partita, essendosi viceversa essi tutti impegnati al massimo contro il Derthona. Anche i rappresentanti del Derthona, signori Barabino (Presidente) e Musumeci (Direttore Sportivo) negavano ogni comportamento idoneo ad influenzare l’esito della gara. In particolare Musumeci precisava di aver conosciuto il Presidente Barillà del tutto casualmente al termine della gara con la Rivalorese e che in quell’occasione avevano parlato delle rispettive attività; il Barillà, in tale occasione aveva promesso di procurare al Derthona un albergo a prezzo favorevole in occasione della trasferta a Sanremo, e, considerata la conterraneità, gli aveva anche chiesto di incontrare il presidente Barabino per proporgli sinergie lavorative nell'impresa edilizia, concordando altresì un incontro che ebbe poi luogo in Sanremo tra il 28 e 29 aprile. Durante questo meeting il Barillà avrebbe chiesto al Barabino se gli avesse potuto affidare dei lavori in Costa Azzurra. Riferiva, in tale occasione, di una ulteriore telefonata in cui il Barillà gli aveva chiesto se per caso avesse offerto denaro ai suoi calciatori in occasione della gara Sanremese/Derthona e che aveva bruscamente interrotto tale conversazione indignato dalla domanda. Il Presidente Barabino confermava nella sostanza quanto riferito dal Musumeci in merito all’incontro avvenuto a San Remo con il Barillà, in particolare sulla circostanza di natura lavorativa inerente l’affidamento di lavori edili su territorio francese. 2.Il Procuratore Federale deferiva con l'atto del 12.12.2008 cit., alla Commissione Disciplinare Nazionale, i sig.ri Barillà Carlo, Barabino Gianluca, Musumeci Francesco nonché la società Derthona, incolpati il primo della violazione dell’art. 7, comma 7 e dell’art. 5, comma 1 C.G.S, nonché gli altri due della violazione dell’art 7, comma 1 C.G.S. e la società dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.. Con Com. Uff. n. 55/CDN del 27.1.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva, in parziale accoglimento del deferimento, fondata l’accusa, infliggeva a Barabino e Musumeci tre anni di inibizione, alla società Derthona la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato in corso di svolgimento, ed al Barillà un anno di inibizione. Quest'ultimi proponevano quindi ricorso alla Corte di giustizia federale, contestando le conclusioni cui era giunta la Commissione di primo grado, chiedendo la riforma della decisione gravata, chiedendo l’assoluzione ovvero la riduzione della sanzione con migliore e diversa formula, ricostruendo in senso assolutorio tutte le circostanze indicate dalla Commissione Disciplinare Nazionale a riscontro delle dichiarazioni acquisite. L'adita Corte riteneva solo in parte fondate, previa loro riunione, le impugnazioni dei signori Barabino, Musumeci e del Derthona. La Corte, dopo avere premesso che, anche secondo la decisione primo grado, la partita in questione si sarebbe svolta in modo regolare - così come anche sostenuto dalla Procura Federale – rileva che gli elementi che hanno condotto alla decisione di prime cure sono in sostanza le accuse del Barillà, circa il tentativo di alcuni tesserati della società sportiva Derthona di alterare il risultato della gara. A riscontro di tali incolpazioni, la Corte individua alcune osservazioni racchiuse nelle “considerazioni conclusive” del collaboratore della Procura Federale, ove si evidenziavano alcuni punti oscuri nella ricostruzione del Barillà, tali da eliderne la loro palese veridicità, essendo in contrasto tra quanto sostenuto dagli incolpati tesserati del Derthona e le accuse del Barillà, ritenendo di dover dare preferenza, in tale occasione, alle dichiarazioni intermedie dei tecnici e dei calciatori tesserati della Sanremese in qualche maniera “finiti nel mirino” del Barillà. Sarebbe mancata, al riguardo, ogni motivazione circa le ragioni per ritenere credibile la tardiva denuncia del Barillà pur a fronte di una serie di elementi contrapposti alla ricostruzione dal medesimo effettuata, nonché alla luce delle dichiarazioni intermedie dei tecnici e dei calciatori della Sanremese. Inoltre sarebbe stata rilevante la circostanza secondo cui sia il Musumeci che il
Barabino non avevano negato l’incontro con il Barillà, seppure attribuendogli contenuti diversi da quelli riferiti da quest'ultimo. La Corte ha ritenuto quindi di dover effettuare una lettura più compiuta e coerente delle dichiarazioni del Barillà, è ciò non solo nel punto in cui esse conducevano ad accusare tesserati del Derthona ma anche quando coinvolgevano tesserati della propria squadra. Secondo la Corte, infatti, il tentativo di condizionare la gara non potrebbe trovare, puntuale conferma solo nelle dichiarazioni del Barillà, non essendo queste state confermate da alcun altro tesserato, tanto più che i soggetti eventualmente coinvolti dal primo, avrebbero coerentemente dovuto essere incriminati anch'essi, a loro volta. Ha sostenuto quindi la Corte federale che le dichiarazioni del Barillà non trovassero univoco e sicuro riscontro, non essendo provato che alcun tesserato del Derthona fosse responsabile degli illeciti dal primo ipotizzati. Tuttavia, secondo la Corte, gli incontri tra tesserati, tenuti nell'imminenza di competizioni tra le rispettive società, potrebbero violare i principi di ordinaria correttezza e lealtà, essendo quantomeno fuori luogo discutere tra tesserati di questioni extra calcistiche, diverse da quelle meramente organizzative delle singole competizioni, e ciò per giunta alla vigilia di una gara fra le rispettive squadre. Pertanto la Corte ha ritenuto sussistere la violazione dell’art 1 C.G.S. e che conseguenzialmente debba essere rideterminata la sanzione a carico degli impugnanti, Barabino, Musumeci e del Derthona. 3.Il Collegio arbitrale, in ordine alle considerazioni formulate dalle sezioni unite della Corte di giustizia federale nella citata decisione assunta dal primo collegio il 12 febbraio 2009, ne ritiene fondate le conclusioni in ordine alla denuncia presentata dal signor Carlo Barillà, per i motivi, qui condivisi, della mancanza di concreti e convincenti riscontri delle pur articolate circostanze in essa esposte, e ciò secondo quanto emerso sia nell'istruttoria compiuta dal Procuratore Federale, sia nel procedimento contenzioso che ne è seguito. Dagli atti istruttori è infatti emerso che l'incontro del 30 aprile 2008 si è risolto, dal punto di vista dell'illecito sportivo, in un nulla di fatto, e che addirittura, il primo incontro, in data 27 aprile 2008, in occasione della gara tra Rivalorese e Sanremese, tra Barillà e Musumeci, è stato del tutto casuale e non preordinato. Ciò non soltanto consente di escludere alcun fine illecito nei comportamenti del Musumeci e del Barabino, ma addirittura di ritenere destituite di ogni fondamento in fatto e rilevanza in diritto le pur astrattamente condivisibili considerazioni svolte dalla Corte federale circa la necessità che i tesserati non si incontrino per fini estranei all'attività sportiva, nell'imminenza delle competizioni che riguardano le proprie squadre. Infatti, la indiscussa occasionalità degli incontri, sta a dimostrare che non possa esservi stata alcuna intenzione, né allora, né dopo, di inquinare i rapporti tra le società sportive con argomenti di interesse commerciale ed economico diversi da quelli più propriamente sportivi. Oltretutto, di tale - ripetesi - pur condivisibile enunciazione di principio, non si ravvisa la preventiva formulazione nella contestazione degli addebiti, di modo che l'individuazione di tale fattispecie di illecito da parte della Corte federale rappresenta un' evidente emendatio libelli, non consentita - non soltanto nel contenzioso disciplinare dello sport, ma più in generale, nel diritto processuale – in assenza di ogni contraddittorio sul punto e, per di più, per la prima volta in secondo grado. Al riguardo non possono che ricordarsi le testuali contestazioni indicate a pag. 4 nell'atto del Procuratore Federale cit. in data 10 dicembre 2008, secondo cui i comportamenti concretamente contestati agli imputati erano quelli aventi il fine di porre in essere atti diretti ad alterare il risultato di una gara, mentre il particolare profilo apprezzato dalla Corte federale, della sconvenienza cioè di essersi incontrati, a più riprese, ed in occasione degli incontri calcistici, per concludere (o meglio, progettare) presunti affari edilizi in Costa Azzurra, pur ricordato dettagliatamente nelle premesse dell'atto, non ha certamente formato oggetto di specifica contestazione, in relazione alla violazione di una o più disposizioni dell'ordinamento sportivo. Su tale particolare punto, non può quindi in alcun modo ritenersi formato il contraddittorio tra le parti. Tanto basta per ritenere illegittima la pur già ridotta condanna disciplinare inflitta dalla Corte federale nella decisione appellata, dovendosi conclusivamente ritenere i ricorrenti assolti, per i motivi sopra esposti da tutti i capi di imputazione indicati nel già citato atto del Procuratore Federale del 10 dicembre 2008. Le spese del procedimento e per assistenza difensiva seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.000,00 per competenze e € 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge. Riguardo agli onorari il Collegio arbitrale, considerata la complessità dellacontroversia, nonché le questioni di diritto e di fatto delibate ed i documenti esaminati, condanna la Federazione Italiana Giuoco Calcio al pagamento dei diritti degli arbitri, liquidati in complessivi € 2.000,00 oltre accessori. Condanna, altresì, le parti indicate in epigrafe, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti amministrativi per Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che dichiara incamerati dallo stesso Tribunale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, accoglie l’istanza presentata dal Sig. Gianluca Barabino, dal Sig. Francesco Musumeci e dalla società Derthona F.B.C. 1908 e, per l’effetto, annulla integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 2. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; 3. pone a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il vincolo di solidarietà, il pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; 4. pone a carico delle parti - Sig. Gianluca Barabino, Sig. Francesco Musumeci, società Derthona F.B.C. 1908 e Federazione Italiana Giuoco Calcio - il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 27 aprile 2009 e sottoscritto in numero di cinque originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. – Stadio Olimpico / Curva Sud F.to Sergio Santoro F.to Mario Antonio Scino F.to Aurelio Vessichelli
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