CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele Bellarosa contro Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. Emanuele Bellarosa contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. TOMMASO EDOARDO FROSINI – PRESIDENTE
CONS. SILVESTRO MARIA RUSSO – ARBITRO
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 0154 del 20 febbraio 2009 promosso da: A.S.I. Isola Farnese FCD, con sede in Roma, Via Baronale n. 29, P. Iva 05892701003, in persona del Presidente pro tempore sig. Firmino Bellarosa, e Sig. Emanuele Bellarosa, C.F. BLLMNL85AON501I, nato a Roma il 4.1.1985, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Paola M.A. Vaccaro, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106 (tel. 06.37513621 – fax 06.3721869) istanti
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9 (tel. 06.858231 fax 06.85823200 – e.mail ghp@ghplex.it) resistente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
In data 30 novembre 2008, in occasione della gara del Campionato di I Categoria - Girone C tra Isola Farnese e Trevignano svoltasi sul campo di calcio dell’A.S.I. Isola Farnese FCD, l’arbitro espelleva dal campo, per doppia ammonizione, il calciatore dell’Isola Farnese Emanuele Bellarosa. A seguito del referto arbitrale, redatto a fine partita dall’arbitro Sig. Antonino Lo Iacono della Sezione di Civitavecchia, il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 4 dicembre 2008 deliberava: «Squalifica fino al 31/12/2012 BELLAROSA EMANUELE (A.S.I. ISOLA FARNESE FCD) Espulso per somma di ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare dava un pestone ad un piede dell’Arbitro, provocandogli forte dolore e nel contempo lo offendeva e minacciava. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra. A fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi sputava all’indirizzo dell’Arbitro attingendolo al volto e gli rivolgeva gravi minacce qualora avesse riportato tale episodio sul referto di gara». Contro tale decisione veniva presentato ricorso alla Commissione Disciplinare che, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009, respingeva il reclamo presentato, confermava la squalifica del tesserato Emanuele Bellarosa fino al 31 dicembre 2012, condannando l’A.S.I. Isola Farnese FCD al pagamento dell’ammenda pari ad € 300,00, con obbligo di risarcire i danni subiti dall’autovettura dell’Arbitro. Con atto depositato in data 15 febbraio 2009 Prot. n. 0154, l’A.S.I. Isola Farnese FCD e il tesserato Emanuele Bellarosa proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Cons. Silvestro Maria Russo veniva nominato quale Arbitro delle parti istanti e il Prof. Avv. Maurizio Benincasa quale Arbitro della parte resistente; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini che, in data 20 marzo 2009 formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Presidente del Collegio Arbitrale), Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro) e Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 9 aprile 2009 presso la sede dell’arbitrato. L’A.S.I. Isola Farnese FCD formulava, nella propria istanza di arbitrato, le seguenti conclusioni: «A) In totale riforma dei provvedimenti gravati, annullarsi o dichiararsi nulla o revocarsi la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio Comunicato Ufficiale n. 52 del 04.12.2008 e la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della FIGC Comunicato Ufficiale n. 66 del 22.01.2009 che rispettivamente comminava e confermava la sanzione della squalifica del calciatore Emanuele Bellarosa sino al 31.12.2012 perché illegittime e ingiuste per tutti i motivi esposti nel presente atto; B) In via subordinata e sempre in riforma dei provvedimenti impugnati e previo riesame del merito, ridursi la sanzione comminata al calciatore Emanuele Bellarosa e contenerla in 2 giornate di squalifica previste dall’art. 19 n. 4 lett. A ) Codice di Giustizia della FIGC; C) In via ulteriormente gradata, sempre in riforma dei provvedimenti impugnati e previo riesame del merito, ridursi la sanzione comminata al calciatore Emanuele Bellarosa e contenerla nel minimo edittale di 8 giornate di squalifica previste dall’art. 19 n. 4 lett. d) Codice di Giustizia della FIGS. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre al rimborso delle spese generali al 12,5% all’IVA e al CAP, e con condanna a carico della FIGC a corrispondere le spese e gli onorari della procedura arbitrale, ed a rifondere agli istanti le somme versate e versande a titolo di diritti amministrativi ed onorari per la procedura dinanzi al Tribunale Arbitrale». Con atto del 9 marzo 2009 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude pertanto per l’inammissibilità della domanda avversaria, e solo in via subordinata per il suo rigetto nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Codice dei giudizi dinanzi al TNAS». All’udienza del 9 aprile 2009, il legale delle parti istanti presentava un’ipotesi conciliativa che prevedeva il termine della squalifica del tesserato Bellarosa al 30 giugno 2009. Dato atto di tale proposta, il legale della FIGC si riservava su tale proposta, dovendo riferire ai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Conseguentemente, il Collegio fissava una seconda udienza per il giorno 14 maggio 2009 presso la sede dell’arbitrato. All’udienza del 14 maggio 2009, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, si svolgeva, nel rispetto del principio del contraddittorio, la discussione. All’esito, il Collegio si riservava. MOTIVI 1. L’A.S.I. Isola Farnese FCD e il proprio tesserato ricorrono affinché venga annullata la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della FIGC. In particolare deducono quanto segue. La difesa degli istanti osserva che i giudici di prime e seconde cure hanno giudicato sulla scorta di fatti non realmente accaduti così come descritti nel referto arbitrale, valorizzando solo quest’ultimo e il supplemento di gara sottoscritti dall’arbitro. La società e il tesserato sostengono, infatti, che «il procedimento di seconde cure condotto a carico del Bellarosa Emanuele si appalesa illegittimo poiché si basa pedissequamente sul medesimo documento posto a base della decisione di prime cure (che non avendo carattere contenzioso può comunque essere resa “allo stato degli atti”), senza la benché minima istruttoria e ciò nonostante il Bellarosa e la società odierne istanti avessero fornito una lista di testimoni (tra i quali il Signor Contini e i giocatori della squadra avversaria, tutti soggetti disinteressati)». Inoltre, gli istanti considerano il provvedimento della Commissione Disciplinare illegittimo, in quanto lacunoso nella sua motivazione e senza essere preceduto da alcuna attività istruttoria volta ad accertare la vera realtà dai fatti accaduti. La difesa della società e del tesserato deduce, infatti, che «l’art. 34 dello stesso Codice di Giustizia sportiva riconosce agli Organi di Giustizia i più ampi poteri di indagine e di accertamento; pertanto non si può negare, in proposito, come la Commissione Disciplinare abbia omesso istruttoria finalizzata sia all’accertamento degli episodi oggetto di discussione che sarebbero accaduti in campo, e soprattutto di quelli successivi che si sarebbero svolti in prossimità degli spogliatoi». Quanto poi alle disposizioni applicabili, la difesa degli istanti, ritenendo comunque qualsiasi sanzione illegittima e ingiusta, in quanto è stata imputata al tesserato «una condotta violenta senza che tale violenza sia stata posta in essere», sostiene che i collegi giudicanti di primo e secondo grado abbiano erroneamente ritenuto la condotta in oggetto sanzionabile ex art. 19, lettera d), anziché lettera a) della stessa disposizione. La difesa afferma che la condotta del calciatore non può rientrare nel novero di quelle condotte sanzionabili ex lettera d) dell’art. 19, vale a dire a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, bensì nel novero di quelle condotte gravemente antisportive, ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara prese in considerazione dalla lettera a). Da ultimo, la difesa degli istanti richiama alcune decisioni recenti degli Organi di Giustizia sportiva nazionale e internazionale, sottolineando come alcuni comportamenti, anche più gravi rispetto alla condotta de qua, siano stati sanzionati con squalifiche ben più tenui rispetto alla sanzione inflitta al tesserato e alla società appartenente. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, sostiene l’inammissibilità dell’istanza presentata dalla società e dal tesserato e chiede, in ogni caso, che le domande avversarie siano rigettate, perché infondate in fatto e in diritto. In primo luogo, la difesa della resistente eccepisce, ex art. 9 lettera i) del codice dei giudizi innanzi al TNAS, l’inammissibilità dell’istanza presentata dagli istanti. La FIGC osserva che «l’istanza arbitrale è stata infatti sottoscritta dal solo difensore munito di procura, e non anche dalle parti, come espressamente richiesto dalla richiamata disposizione del codice». Nel merito, la difesa della FIGC osserva che, ex art. 35 CGS, il referto arbitrale «fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare», e che la medesima disposizione non contempla la prova testimoniale come «tipologia di prova contraria che può essere utilizzata dagli organi della giustizia sportiva in relazione alle risultanze del referto arbitrale». Conseguentemente la FIGC, considerando il referto dell’arbitro fonte di prova privilegiata, si riporta a quanto deciso dagli organi di primo e secondo grado in relazione alla veridicità della condotta incriminata e, pertanto, ritiene la sanzione irrogata nei giudizi antecedenti proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore Emanuele Bellarosa. Per quanto riguarda, infine, alcuni precedenti citati dalla difesa degli istanti, la FIGC osserva che detti comportamenti sono stati caratterizzati da condotte violente poste in essere unicamente nei confronti di avversari e non di direttori di gara, e come tali sono stati sanzionati con misure meno afflittive rispetto a quelle previste per condotte violente poste in essere dai calciatori nei confronti dei direttori di gara. 3. Inizialmente, occorre chiarire, rispetto alla eccezione sollevata dalla difesa della parte resistente, che l’art. 9 lettera i) del codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede che l’istanza arbitrale debba essere sottoscritta anche dalle parti, ma l’assenza di tale sottoscrizione non può determinare l’inamissibilità dell’istanza, posto che la stessa è fornita di giusta procura rilasciata dalle parti, quindi una piena rappresentanza legale che assorbe senz’altro la mancata sottoscrizione dell’istanza arbitrale. La sottoscrizione, quindi, risulta essere un atto meramente formale privo di effetti giuridici, allorquando l’atto di istanza arbitrale fosse fornito di regolare procura, con la quale la parte delega a farsi rappresentare, conferendo ogni facoltà prevista dalla legge, il difensore legale. Occorre altresì chiarire il possibile utilizzo, in sede di giudizio sportivo, della prova testimoniale, come rivendicato dalla parte istante. Ebbene, è senz’altro da ammettersi l’uso della prova testimoniale, in qualunque grado di giudizio sportivo (anche nella fase del giudizio di arbitrato: v. art. 22, comma 2, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS). Nel caso in specie però, tenuto cioè conto del fatto che siamo in presenza di un referto dell’arbitro della gara, che descrive i fatti accaduti nel contesto della competizione sportiva e che, ai sensi dell’art. 35 CGS, il referto arbitrale “fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, questo non può pertanto essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell’assunzione di prove testimoniali (salvo assumere, come noto, prove documentali televisive o fotografiche). Quindi: laddove vi è un referto dell’arbitro, quale documento narrativo di quanto avviene all’interno del terreno di gioco di cui solo l’arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a contrario. 4. Infine, a questo Collegio è chiesto di valutare se la sanzione comminata nei confronti dell’atleta – consistente in una squalifica fino al 31.12.2012 – è da ritenersi proporzionata e ragionevole. La parte istante lamenta che il giudice di prime e di seconde cure avrebbe dovuto applicare l’art. 19, comma 4 lett. a) del CGS, che prevede una squalifica “per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, anziché, come invece è stato fatto, applicare la lett. d) dello stesso articolo, che prevede una squalifica “per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. Certo, sulla base del referto dell’arbitro, quale documento che fa “piena prova” di quanto accaduto sul terreno di gioco, emerge una condotta violenta messa in opera dall’atleta Bellarosa, il quale ha sferrato un “pestone” all’arbitro oltreché insultarlo e minacciarlo. Pertanto, il ricorso all’art. 19, comma 4, lett. d) appare corretto. Si tratta, semmai, di verificare, la quantificazione del tempo determinato della squalifica inferta all’atleta da parte dei giudici sportivi di prime cure e confermata altresì da quelli di seconde. Ebbene, sul punto questo Collegio ritiene di potere valutare irragionevole e sproporzionata la squalifica di 4 anni, comminata nei confronti dell’atleta Bellarosa. La sanzione, specialmente in campo sportivo, non può essere punitiva ma piuttosto rieducativa: deve cioè servire come ammonimento, affinché l’atleta assuma consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo commesso e si redima. Certo, l’atto compiuto dal Bellarosa è deprecabile e come tale condannabile; ma non può ritenersi di una gravità tale, al punto cioè di avere prodotto lesioni fisiche all’arbitro di gara, da impedire lo svolgimento dell’attività dell’atleta con un fermo sportivo di 4 anni. Questo Collegio, allora, ritiene, in via equitativa, che, alla luce del referto arbitrale e delle dichiarazioni spontanee fornite dall’atleta Bellarosa nel corso dell’udienza arbitrale, la sanzione da applicarsi sia una squalifica a tempo determinato fino al 30 giugno 2010. Giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’istanza d'arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone: a) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale meglio indicata in premessa, riduce la squalifica decisa nei confronti dell’atleta Bellarosa Emanuele fino al 30 giugno 2010. b) compensa tra le parti le spese di lite; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.000,00; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Maurizio Benincasa
F.to Silvestro Maria Russo
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