F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA: all. Sergio SIRIANNI /  A.S.D. GRIMALDI ( 77/89 ) ARBITR

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

VERTENZA: all. Sergio SIRIANNI /  A.S.D. GRIMALDI

( 77/89 )

ARBITRI: sigg. Vittorio  RUSSIANO e Mario ROSSINI

In data 14 febbraio 2009 l’allenatore di base Sirianni Sergio si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuta dalla società A.S.D.Grimaldi, partecipante al campionato di seconda categoria, la somma di € 2.200,00 a saldo di quanto pattuito nel contratto, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società A.S.D. Grimaldi in data 14 ottobre 2008 e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Calabria.

Nella scrittura veniva stabilito che per la conduzione della sua prima squadra, partecipante al campionato di seconda categoria calabrese, la società riconosceva al tecnico Sirianni un premio di tesseramento di € 2.500,00 da pagarsi in 8 rate mensili così ripartite:

7 rate di € 300,00 ciascuna alla data del giorno 14 dei mesi novembre e dicembre 2008 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2009 più una rata di € 400,00 al 14 giugno del 2009.

Dichiara di aver ricevuto solamente la prima rata del mese di ottobre di € 300,00 e di essere stato esonerato verbalmente in data 1 dicembre 2008.

Al ricorso viene allegata, oltre la copia del contratto, anche una lettera indirizzata alla società con la quale il tecnico,a seguito della telefonata del presidente, comunica di aver preso atto della decisione del suo esonero richiedendone però conferma scritta e ribadendo la sua disponibilità per la stagione in corso.

In data 11 marzo 2009 il Segretario del Collegio provvede a trasmettere con lettera raccomandata l’invito sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, ad inviare le proprie controdeduzioni rispettando i termini e le modalità previste dal regolamento

La risposta della società A.S.D. Grimaldi, perviene al Collegio Arbitrale in data 20 marzo 2009.

Nelle controdeduzioni la società, pur riconoscendo tutto quanto stabilito nel contratto economico stipulato con il tecnico ed il regolare pagamento della prima rata di € 300,00, afferma falso quanto da lui dichiarato in merito al suo esonero, accusandolo invece di aver abbandonato la squadra di sua volontà disertando allenamenti e gare ufficiali e di essersi negato ai continui richiami telefonici inviatigli dalla società.

A conferma di ciò il fatto che non esiste documento scritto che attesti il suo esonero.

Il suo allontanamento,causa oltretutto di disagi e disorientamenti in seno alla società,  deve essere pertanto considerato come atto dimissionario e non a seguito di esonero e perciò, come da norme regolamentari, dalla data delle dimissioni nulla gli deve essere più riconosciuto.

Afferma inoltre che il reclamo dell’allenatore deve essere dichiarato inammissibile dal Collegio in quanto in esso non viene indicata dal reclamante la designazione dell’arbitro prescelto. 

Con raccomandata del 26 marzo 2009, indirizzata al Collegio Arbitrale ed alla A.S.D. Grimaldi, il tecnico Sirianni risponde alle controdeduzioni della società.

Ribadisce di aver sempre rispettato gli accordi presi con la società e di essersi presentato al campo anche lo stesso giorno del ricevimento della telefonata del presidente, che lo esonerava dal suo incarico, al fine di ottenere una formale lettera di esonero.

Non avendo ricevuto tale scritto aveva provveduto,come da documentazione inviata al Collegio in allegato al suo ricorso, ad inviare alla medesima lettera di preso atto della decisione del suo esonero.

Chiede pertanto al Collegio di far obbligo alla società A.S.D. Grimaldi a corrispondergli quanto richiesto.

Il Collegio,esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

Le presunte dimissioni del Sirianni presentate come tali dalla società nelle sue controdeduzioni vengono smentite dalla lettera inviata dal tecnico alla società nella quale oltre ad una richiesta in forma scritta sul suo allontanamento, il medesimo dichiara di aver preso atto della decisione di esonerarlo e di rimanere a disposizione per la stagione in corso.

Inoltre la società in caso di volontario e non motivato abbandono della squadra da parte del tecnico, con tutti i conseguenti disagi causati dal suo comportamento,avrebbe dovuto farne denuncia agli Organi Federali competenti.

Per quanto riguarda la richiesta presentata a questo Collegio dalla A.S.D.Grimaldi di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la mancata designazione dell’arbitro da parte del ricorrente,non può essere presa in considerazione.

Non è consentito infatti alle parti designare un arbitro in seno al Collegio Arbitrale in quanto quest’ultimo è un Organo della Lega Nazionale Dilettanti,istituito dalla Presidenza Federale, composto da elementi nominati per ogni stagione sportiva rispettivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio con compiti di tutela dei diritti e degli interessi dei propri associati.

Alle parti è consentito indicare,eventualmente,un nominativo,comunque non vincolante per il Collegio.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D.Grimaldi al pagamento a favore dell’allenatore Sirianni Sergio della somma di € 1.800,00 a saldo delle sette rate scadute del premio di tesseramento e di € 14,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 1.814,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.

Invece per accedere al saldo dell’ultimo rateo,dovrà essere presentato un nuovo ricorso,in quanto il predetto rateo non è ancora scaduto alla data della decisione odierna.

Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15  del CGS. 

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