F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA:all. Raffaele TARANTINO /  F. C. LAPPANO ( 79/89 ) A

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

VERTENZA:all. Raffaele TARANTINO /  F. C. LAPPANO

( 79/89 )

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

 Con ricorso del 19.02.2009, l’allenatore di 3 ctg. Raffaele Tarantino, assistito dallo Studio Legale Gigliotti, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da  parte della Società F.C. Lappano, partecipante al Campionato di 1^ Categoria  del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., il pagamento della somma di €. 700,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, relativo al 3° rateo del premio di tesseramento non corrisposto al momento delle sue dimissioni,  data di scadenza 28.10.2008.

Il ricorrente allegava copia della scrittura privata (accordo-tipo tra Società della L.N.D. e Allenatori) sottoscritto tra le parti in data 31.08.2008, in cui veniva pattuito che, per la conduzione della  prima squadra, a partire dal 31.08.2008 e fino al 30.06.2009, al tecnico spettavano €. 7.600,00 da versarsi in nove rate di cui la prima, pari ad €. 2.000.00, all’atto della sottoscrizione del contratto e le altre 8 rate, di € 700.00 cadauna, alla fine di ogni mese e, comunque, fino al 30.04.2009.

Il contratto risulta essere stato regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., così come è emerso dagli accertamenti esperiti dalla Segreteria di questo Collegio.

Il ricorrente comunicava, altresì, di aver deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore della prima squadra, inviando tale decisione per iscritto il 28.10.2008, alla Società F.C. Lappano ed al Comitato della F.I.G.C. della Calabria.

La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con lettera del 20.03.2009, a mezzo dello Studio Legale dell’Avv. Luciano Tocci, inviava le controdeduzioni contestando quanto comunicato dall’allenatore sostenendo che l’importo pattuito non doveva essere inteso come stipendio ma una semplice rateizzazione del premio dovutogli per aver assunto l’incarico. Tale accordo avrebbe avuto efficacia fino al momento dello svolgimento del compito in maniera diligente e corretta e con profitto per la Società.

A supporto di tale assunto è la circostanza che, qualora il premio fosse stato corrisposto per intero al momento della sottoscrizione del contratto e il rapporto con il tecnico si fosse risolto sempre per dimissioni volontarie dell’allenatore la somma versata dalla Società non avrebbe potuto essere ripetuta. Considerato che il rapporto cessava solo per volontà del ricorrente si ritiene che allo stesso non debba essere riconosciuta alcuna somma rispetto a quella già corrispostegli. Inoltre, la Società convenuta affermava che con le dimissioni prodotte il ricorrente ha messo in serie difficoltà la dirigenza della Società che ha dovuto sostituirlo con altro tecnico in tempi brevi e con l’esborso di somme non previste all’inizio della stagione sportiva.

Ancora, comunicava che il ricorrente con le dimissioni presentate il 28.10.2008, ometteva di dirigere gli ultimi tre allenamenti del mese e, pertanto, occorre decurtare la somma di € 175,00, somma corrispondente agli ultimi tre allenamenti mancati ai 12 previsti nel mese.

Infine, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con risarcimento di danni subiti a causa del comportamento tenuto dall’allenatore Tarantino, in via più gradata di ridurre la somma richiesta dal ricorrente.

Il ricorrente, a mezzo  del suo legale, con memoria del 26.03.2009, controdeduceva alle osservazioni della Società Lappano riferendo che le motivazioni sono strumentali ed infondate.

Inoltre, asseriva che:

1- prima di produrre la vertenza innanzi al Collegio Arbitrale aveva richiesto alla Società F.C. Lappano in modo verbale quanto ancora spettategli senza ricevere alcuna risposta;

2- che la dirigenza del Lappano aveva riferito che le residue spettanze sarebbero state soddisfatte in poco tempo in quanto la somma richiesta ere irrisoria;

3- che il rateo del premio non può essere frazionato con il calcolo aritmetico operato dalla Società;

4- che l’eventuale residuo deve essere compensato con somme dovutegli per rimborsi spese viaggi totalizzati in numero di 47, come previsto nell’accordo, ma non richiesti.

Insisteva, pertanto, nelle richieste avanzate con la vertenza e ribadiva la condanna della Società al pagamento delle competenze maturate e non ancora corrisposte.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Tarantino Raffaele è meritevole di parziale accoglimento.

Tanto premesso,al ricorrente va riconosciuto il pagamento della somma di €. 653,33, corrispondente al numero dei giorni del mese di ottobre 2008 in cui è stato a disposizione della F.C. Lappano, oltre ad €. 5,00 per interessi equitativamente calcolati.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto da Tarantino Raffaele e dichiara l’obbligo della F.C. Lappano di pagare la somma di €. 653,33 a saldo delle sue spettanze, fino alla data del 28.10.2008, data delle sue dimissioni, oltre ad €. 5,00 per interessi equitativamente  calcolati, per un totale di €. 658,33.

A tale cifra andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.fg

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