F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Gianfranco MAGGIO  /  Polisportiva F.C. LAVELLO ( 138/78

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008

VERTENZA: all. Gianfranco MAGGIO  /  Polisportiva F.C. LAVELLO

( 138/78 )

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI  e  Mariano SILVELLO

Con ricorso del 12 maggio 2008 l’allenatore dilettante signor Gianfranco Maggio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Polisportiva F.C. Lavello nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale.

Nel ricorso il signor Gianfranco Maggio precisa che, con regolare scrittura privata depositata presso il competente Comitato Interregionale in data 25 ottobre 2007, la suindicata Polisportiva si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 8.000,00 (Ottomila/00) con le seguenti modalità:

1) Euro 2.000,00 al 31 ottobre 2007;  2) Euro 2.000,00 al 31 dicembre 2007;

3) Euro 2.000,00 al 31 marzo 2008;  4) Euro 2.000,00 al 31 maggio 2008.

Con il reclamo in esame, il signor Maggio chiede a questo Collegio di far obbligo alla Polisportiva F.C. Lavello di corrispondergli il saldo del terzo rateo già scaduto alla data del ricorso pari ad € 1.000,00 (Mille/00) nonché l’importo del quarto rateo di € 2.000,00 (Duemila/00) “qualora la decisione dovesse avvenire successivamente alla scadenza prevista al 31-5-2008” e tale importo non fosse stato pagato oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il signor Maggio ha fatto presente altresì, che era stato esonerato verbalmente dall’incarico di allenatore in seconda della prima squadra e che di conseguenza lui, nel prendere atto dell’esonero, con lettera del 24 ottobre 2007 si era messo a disposizione della Società sino al termine della stagione. Da segnalare che agli atti quest’ultima lettera raccomandata e le relative ricevute portano la data del 22 novembre 2007 e che la stessa è stata reiterata dal signor Maggio il 14 dicembre successivo.

Il Comitato Interregionale, su richiesta del 26 maggio 2008 del Segretario del Collegio Arbitrale, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Considerato che:

·  prima di proporre il ricorso al Collegio, con lettera del 22 aprile 2008  il signor Maggio aveva già anticipato le sue intenzioni alla Polisportiva F.C. Lavello non ricevendo alcuna risposta;

·  che con lettera del 9 giugno 2008 l’allenatore confermava di non aver ricevuto alcuna controdeduzione da parte della Polisportiva; comunicazione che veniva dallo stesso reiterata in data 8 luglio 2008;

·  comunicazioni che fanno capire che la Polisportiva F.C. Lavello non ha adempiuto al pagamento del quarto rateo concordato;

·  la Polisportiva F.C. Lavello, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 26 maggio 2008 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha ritenuto di controdedurre;

il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Polisportiva F.C. Lavello di corrispondere all’allenatore signor Gianfranco Maggio la somma di € 3.000,00 (Tremila/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 35,00 (Trentacinque/00) per complessivi € 3.035,00 (Tremilatrentacinque/00).

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

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