F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009 VERTENZA : all. Fiorentino RIVELLINI / Pol. CALORESE  
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009
VERTENZA : all. Fiorentino RIVELLINI / Pol. CALORESE
( 56/89 )
ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA
Con ricorso del 13 Novembre 2008 l’allenatore di base Rivellini Fiorentino, regolarmente iscritto
nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Pol.
Calorese nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al
Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania.
Nel ricorso il signor Rivellini precisa che, con regolare scrittura privata datata 10 Ottobre 2008, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio annuale di € 7500,00 (settemila-
cinquecento/00) da pagarsi in tre ratei alle seguenti scadenze:
10/10/08 € 3000,00 ; 20/12/08 € 3000,00 ; 10/03/09 € 1500,00.
Con il reclamo in esame, il signor Rivellini, avendo ricevuto alla data del ricorso esclusivamente
la somma di € 1000,00 (mille/00) che lui afferma di aver ricevuto per il rimborso spese sostenute
relative all’indennità chilometrica spettatagli, come da art.2b dell’accordo economico, chiede il
pagamento del premio tesseramento pattuito di € 7500,00 (settemilacinquecento).
Il signor Rivellini ha fatto presente altresì, di essere stato esonerato verbalmente dall’incarico di
allenatore della prima squadra in data 7 novembre 2008.
Il Comitato Regionale Campania LND, su richiesta della Segreteria di questo Collegio Arbitrale
datata 4 dicembre 2008, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 15
ottobre 2008.
Invitata a controdedurre la società, replicava con nota del 22 novembre 2008, contestando quanto
dichiarato dall’allenatore, sostenendo di non aver mai esonerato il signor Rivellini, ma di averlo temporaneamente sospeso dall’incarico di tecnico responsabile della prima squadra, per dieci giorni
tempo necessario al presidente per provare a chiarire le incomprensioni venutesi a creare fra
tecnico, atleti e dirigenti, evidenziando che, come da accordi telefonici, il signor Rivellini avrebbe dovuto riprendere regolarmente la guida tecnica della squadra il 17 novembre 2008. Inoltre, dichia-
ra che la conduzione tecnica della squadra, non è stata affidata ad altri allenatori, bensì al capitano
della squadra e al presidente, come dimostrabile dalle distinte di gara ufficiali.
L’allenatore in data 10 dicembre 2008, rigetta quanto affermato dalla Pol. Calorese e conferma quanto riportato nel ricorso del 13 Novembre 2008, aggiungendo a sostegno delle sue dichiarazioni
le testimonianze degli atleti Nittoli Andrea, Buono Carlo e Pignataro Giovanni, oltre agli articoli
pubblicati delle cronache riguardanti le partite della Pol. Calorose, dalle quali si evince che il tecnico della prima squadra è dal 9 novembre 2008 il signor Ignazio Nardone.
IL Collegio esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto l’asse-
gno di € 1000,00 (mille/00), non può essere considerato come afferma il signor Rivellini rimborso
spese in riferimento all’art. 2b dell’accordo economico, in quanto non documentato con apposita
certificazione.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Rivellini Fiorentino e fa obbligo alla
Pol. Calorose di corrispondegli la somma di € 6500,00 (semilacinquecento/00).
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
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