F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03/07/2009 (301) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO PARMENSE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DAVIDE BANDINI (già V. Presidente ora Presidente della So

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02/CDN del 03/07/2009

(301) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO PARMENSE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DAVIDE BANDINI (già V. Presidente ora Presidente della Soc. ASD San Secondo Parmense) E DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE

SPORTIVA 2008/2009, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 43 del 13.5.2009).

(302) – APPELLO DEL SIG. EMANUELE PAGNOTTARO (già calciatore tesserato ASD San Secondo Parmense, attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 43 del 13.5.2009).

Con rispettivi atti del 14 – 19.5.2009, il Sig. Emanuele Pagnottaro, in proprio, e l’ASD San Secondo 1917 hanno impugnato la decisione, pubblicata sul CU n. 43 del 13.5.2009, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna ha inflitto al Sig. Pagnottaro la squalifica sino al 31.1.2010, al Sig. Calestani la inibizione per mesi 9, al Sig. Pavesi la inibizione per anni 1, al Sig. Bandini la inibizione per mesi 6 ed all’ASD San Secondo Parmense la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 e l’ammenda di € 1.000,00. Contestualmente all’invio del reclamo da parte della Società, la stessa ne ha proposto altro identico, sottoscritto però dal Vice Presidente, ed in data 22.5.2009, ne ha fatto pervenire uno ulteriore anche nell’interesse di tutti gli altri soggetti sanzionati, all’infuori dei Sigg.ri Calestani e Pavesi, stavolta a firma del Sig. Roberto Longari, al quale, in data 12.5.2009, era stata conferita delega di rappresentanza, comunicata ufficialmente al Comitato Regionale Emilia Romagna il successivo 21.5.2009. Anche il Sig. Pagnottaro, dopo un primo reclamo pervenuto in data 19.5.2009, ne ha fatto pervenire un altro in data 22.5.2009. Tutti i reclami sono stati proposti nei termini di cui al CGS. Alla riunione del 3.7.2009, previa riunione dei procedimenti attesane la connessione oggettiva, i reclamanti hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi mentre la Procura Federale si è rimessa alla decisione della Commissione Disciplinare in ordine alla eccepita violazione delle norme sul contraddittorio e, nel merito, ha comunque chiesto la reiezione degli appelli. I reclami sono fondati e devono pertanto essere accolti. L’eccezione di nullità del procedimento di primo grado per la violazione dell’art. 30, co. 8 e

9, CGS ha natura assorbente di qualsiasi altra questione di rito e di merito. Risulta difatti documentalmente che non è stato rispettato il termine minimo per comparire innanzi all’Organo della Giustizia sportiva che, per espressa previsione normativa, non può essere inferiore a dieci giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione che, nel caso di specie, è avvenuta il 18.5.2009, ovvero successivamente alla riunione fissata per il precedente 11.5.2009, con tutte le conseguenze in ordine alla violazione del diritto di difesa che ne sono derivate ai deferiti. Le denunciate violazioni determinano la nullità del procedimento di prima istanza, per la violazione delle norme sul contraddittorio, imponendo la rimessione degli atti alla Commissione disciplinare territoriale ai sensi dell’art. 37, co. 4, CGS. PQM Annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna. Nulla per la tassa di reclamo non versata per la Società. Dispone la restituzione della tassa al Sig. Pagnottaro.

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