F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 03/07/2009  (316) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SERRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delib

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 03/07/2009

 (316) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SERRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 59 del 14.5.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti della Società ASD Serre la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la suddetta società chiede il proscioglimento da ogni addebito. In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente, per la Procura Federale è presente l’Avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33, co. 5, impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, co. 1, e 36 co. 10 e 11, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38, co. 6, CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’improcedibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa non versata

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