F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 07/07/2009 (340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) E DELLA SOCIETA’
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 07/07/2009
(340) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO ROSSI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Montevarchi Calcio Aquila 1902) E DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI CALCIO AQUILA 1902 (nota n. 8205/1238pf08-09/AM/ma dell’11.6.2009).
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Enrico Rossi, all’epoca dei fatti Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, nonché la società medesima, contestando al primo la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS e 94 ter, co. 11, NOIF, alla seconda la violazione dell’art. 94 ter, co. 11, NOIF e la responsabilità diretta per il fatto ascritto al proprio Presidente ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. È stato accertato che la società Montevarchi Calcio Aquila 1902 non ha corrisposto al calciatore Carlo Alessandro, nei termini di cui all’art. 94 ter, co. 11, NOIF, la somma di € 3.800,00, stabilita su ricorso del calciatore stesso dalla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti con decisione del 25 marzo 2009, comunicata in pari data alla società obbligata. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto comminarsi al Presidente Sig. Enrico Rossi l’inibizione di mesi uno e alla società la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione 2009/2010. È comparsa la società deferita, la quale ha dedotto di aver corrisposto il dovuto in data 4 luglio 2009 e ha esibito la dichiarazione liberatoria dell’avente titolo al pagamento, nonché la copia dell’assegno a quest’ultimo intestato. La Procura Federale ha eccepito la tardività della produzione documentale ai sensi dell’art. 30, co. 8, CGS ed ha dedotto nel merito la tardività del pagamento eccedente il termine di cui all’art. 94 ter, co. 11, NOIF. Il deferimento è fondato. Dalla documentazione relativa al caso in esame si ravvisa la violazione dell’art. 94 ter co. 11, NOIF, il quale prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione. A ciò consegue l’applicazione a carico della società inadempiente della sanzione di cui all’art. 8, co. 9, CGS e a carico del Presidente l’applicazione di equa sanzione in relazione all’art. 1, co. 1, CGS. P.Q.M. commina al Sig. Enrico Rossi, per la qualità in atti, l’inibizione di mesi 1 (uno) ed alla società Montevarchi Calcio Aquila 1902 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2009/2010.
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