F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009 (185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BARBIERI (Presidente della Soc. Ass. Sportiva Viveronese), MICHELE SINOPOLI (Presidente della Soc. USD
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009
(185) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BARBIERI (Presidente della Soc. Ass. Sportiva Viveronese), MICHELE SINOPOLI (Presidente della Soc. USD Arborio), TIZIANO FINOTTI (Presidente della Soc. US Sangermanese), LUIGI ZUCCALA’ (Presidente della Soc. ASD Greggio), VANNI FERRARIS (Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLE SOCIETA’ ASS. SPORTIVA VIVERONESE, USD ARBORIO, US SANGERMANESE, ASD GREGGIO E US PRO VERCELLI CALCIO Srl (nota n. 4387/311pf07-08/GR/en del 6.2.2009).
Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta con nota dell’11 ottobre 2007 segnalava alla Procura Federale che nel settembre 2007 si erano svolti due tornei non autorizzati dai competenti organi federali. La Procura, all’esito delle indagini, accertava trattarsi del torneo denominato “Memorial Rondinella” e del torneo denominato “Memorial Criscuolo – Rosati – Fogazzi”, entrambi effettivamente disputati e privi di autorizzazione. Al primo, organizzato dalla società Greggio, aveva preso parte, oltre alla organizzatrice, il settore giovanile della società Pro Vercelli Calcio. Al secondo, organizzato dalla società Sangermanese, avevano partecipato le società Arborio, Viveronese e Crova. La finale di questo torneo era stata arbitrata dal Sig. Pier Nicola Bossi, arbitro fuori quota della sezione AIA di Vercelli. La Procura Federale, in tale contesto, deferiva il Sig. Stefano Barbieri, presidente della società Viveronese; il Sig. Michele Sinopoli, presidente della società Arborio; il Sig. Tiziano Finotti, presidente della società Sangermanese, all’epoca dei fatti dirigente della società medesima; il Sig. Luigi Zuccalà, presidente della società Greggio; il Sig. Vanni Ferraris, dirigente della società Pro Vercelli Calcio Srl, contestando loro la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 30, Regolamento LND. Deferiva altresì le società Viveronese, Arborio, Sangermanese e Greggio, contestando alle deferite la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, nonché la società Pro Vercelli Calcio Srl, alla quale contestava la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS. Rimetteva nel contempo gli atti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza in ordine al Sig. Pier Nicola Bossi. All’udienza odierna è comparsa la Procura Federale, che, descritti i fatti e ribadite le incolpazioni, ha chiesto la inibizione di giorni 20 (venti) per ciascuna persona deferita e l’ammenda di € 150,00 per ogni società. Nessuno dei deferiti ha controdedotto, né è comparso in udienza. L’art. 30, co. 1, Regolamento LND prevede che “la disputa di gare amichevoli e l’organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza”. E’ fatto non contestato che l’autorizzazione non è stata richiesta per i due tornei di che trattasi. Poiché è stato accertato dallo stesso Organo inquirente il particolare scopo umanitario sotteso allo svolgimento dei tornei (in memoria di giovani calciatori deceduti, con devoluzione di parte dell’incasso alla madre di uno dei calciatori scomparsi), si ritiene equo applicare sanzioni di misura ridotta rispetto al chiesto. P.Q.M. commina a ciascuno dei Sigg.ri Stefano Barbieri, Michele Sinopoli, Tiziano Finotti, Luigi Zuccalà e Vanni Ferraris l’inibizione di giorni 15 (quindici); alle società Viveronese, Arborio, Sangermanese, Greggio e Pro Vercelli Calcio l’ammenda di Euro 100,00 (Euro cento/00) ciascuna.
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