F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009  (311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARCHINI (Presidente della Soc. ASD ANSPI Marsciano CF per la stagione sportiva 2008/2009) E DE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009

 (311) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARCHINI (Presidente della Soc. ASD ANSPI Marsciano CF per la stagione sportiva 2008/2009) E DELLA SOCIETA’ ASD ANSPI MARSCIANO CF (nota n. 7624/946pf08-09/AM/ma del 21.5.2009)

Il deferimento.

La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

● Il Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della società A.S.D. Anspi Marsciano C.F., in relazione all’art. 94 ter, co. 2, NOIF, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza sportiva, per aver omesso di depositare gli accordi economici stipulati per la stagione in corso, con le calciatrici per essa tesserate Inoltre la Procura Federale deferiva:

● La società A.S.D. Anspi Marsciano C.F. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente. Le memorie difensive. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Giovanni Marchini e la società A.S.D. Anspi Marsciano C.F., facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, predisposta per contestare gli addebiti loro mossi. Il dibattimento.All’odierna riunione è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti il Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della società A.S.D. Anspi Marsciano C.F. e la A.S.D. Anspi Marsciano C.F..Con le seguenti sanzioni:

- Inibizione di mesi tre per il Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della società A.S.D. Anspi Marsciano C.F. ;

- Ammenda di Euro mille, per la società A.S.D. Anspi Marsciano C.F., a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. I motivi della decisione. La Commissione, in base ai fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

- Sulle asserite responsabilità dei soggetti deferiti, ravvisa che nel caso de quo il Sig. Giovanni Marchini non ha provveduto a depositare per la stagione sportiva 2008-2009, gli accodi economici stipulati con le atlete maggiorenni tesserate per la A.S.D. Anspi Marsciano C.F. Dato che la norma dettata dall’art. 94 ter, co. 2, delle NOIF, stabilisce che “è fatto obbligo alle società partecipanti ai campionati Nazionali e della Lega Nazionale Dilettanti di depositare entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso i Comitati o le Divisioni di competenza, gli accordi sottoscritti dai calciatori/calciatrici per esse tesserati, nonché di dare contestuale comunicazione dell’avvenuto deposito al calciatore/calciatrice interessato/a”, non può essere fatto altro ragionamento, come auspicato nelle memorie difensive, se non quello di ritenere tale condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, co. 1, del CG..

- Per i motivi sopra esposti, e visto l’art. 4, co. 1 e 2 del CGS, per il quale le società rispondono, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, si deve ravvisare una responsabilità diretta da parte della A.S.D. Anspi Marsciano C.F.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al Signor Giovanni Marchini, quale Presidente della A.S.D. Anspi Marsciano C.F., mesi 3 (tre) di inibizione, ed alla A.S.D. Anspi Marsciano C.F. un’ammenda pari ad Euro 1.000,00 (mille/00).

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