F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009  (290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA SOSTER (calciatore tesserato per la Soc. US Pro Vercelli), VANNI FERRARI (Dirigente della Soc.

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009

 (290) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA SOSTER (calciatore tesserato per la Soc. US Pro Vercelli), VANNI FERRARI (Dirigente della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl), VERO PAGANONI (Presidente legale rappresentante della Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ US PRO VERCELLI CALCIO Srl (nota n. 7323/860pf08-09/AM/ma del 13.5.2009)

Con atto del 13.5.2009, la Procura Federale ha deferito, innanzi a questa Commissione, il calciatore Soster Luca, il Sig. Paganoni Vero, il Sig. Ferraris Vanni, per la violazione dell’art. 1, co. 1, in relazione all’art. 40, co. 3, NOIF, e la US Pro Vercelli Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS per i fatti ascritti al proprio Presidente ed al suo dirigente. La vicenda trae origine dalla segnalazione con la quale il Settore Giovanile e Scolastico ha avanzato dubbi in merito alla liceità della condotta posta in essere dal predetto Soster che, già tesserato per la US Pro Vercelli Srl, per la stagione 2007/2008, attraverso un opportuno cambio di residenza, sarebbe riuscito ad ottenere la permanenza del vincolo sportivo anche per quella successiva, eludendo il parere negativo al tesseramento in deroga, espresso in data 17.11.2008 dal SGS. Alla riunione dell’8.7.2009, la Procura Federale ha richiesto infliggersi la squalifica per due giornate al calciatore Soster Luca, la inibizione per mesi due al Sig. Paganoni Vero, per mesi tre al Sig. Ferraris Vanni e l’ammenda di € 5.000,00 alla Società. I deferiti, rimasti assenti, hanno fatto pervenire richiesta di definizione del procedimento attraverso patteggiamento e comunque memorie difensive con le quali, mentre il Sig. Paganoni ha invocato la propria buona fede, i Sigg.ri Ferraris e Soster, pur ammettendo l’addebito, hanno chiesto di contenere la sanzione nei limiti di cui all’art. 24, CGS. In via preliminare, questa Commissione, anche su eccezione della Procura Federale e vista l’assenza dei deferiti, dichiara inammissibile la richiesta di patteggiamento sia per la carenza di valida procura speciale sia per la mancanza di accordo sulla quantificazione della pena. Nel merito il deferimento è fondato e va accolto. Dall’esame della documentazione in atti e dal contenuto delle memorie difensive emerge che il calciatore e

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