F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009 (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009
(338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PISA CALCIO SpA (nota n. 8152/1217pf08-09/SP/blp del 10.6.2008).
Il procedimento.
Con provvedimento del 10 giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Luca Pomponi, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del Pisa Calcio SpA,
● la Società Pisa Calcio SpA,
per rispondere il primo della violazione degli artt. 1, co. 1 e 8, co. 2, del CGS, per aver sottoscritto la dichiarazione datata 11 febbraio 2009 e depositata presso la Co.Vi.So.C., attestante circostanze e dati contabili non veridici, come meglio precisato nella parte motiva e la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva con la quale hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. Per i deferiti è comparso il loro difensore, il quale si è riportato alla propria memoria difensiva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. È altresì comparso il rappresentante della Procura il quale ha chiesto per il Signor Pomponi la sanzione dell’inibizione per mesi 2 e per la Società Pisa Calcio SpA la sanzione di € 25.000,00 di ammenda. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue. Con nota datata 22 maggio 2009 la Co.Vi.So.C. ha segnalato che nella riunione del 7 maggio 2009 ha riscontrato che “la società Pisa Calcio SpA, in relazione alle operazioni di ripianamento delle perdite risultanti dal bilancio semestrale al 30 giugno 2008, ha inviato al medesimo organo di controllo una dichiarazione non veridica”. Più specificatamente, nonostante la delibera con la quale, su sollecito della Co.Vi.So.C. del 4 febbraio 2009, l’assemblea aveva stabilito il termine del 20 gennaio 2009 per il superamento della fattispecie di cui all’art. 2447 Cod. Civ., il ripianamento delle perdite della società non avveniva realmente, in quanto il versamento a totale copertura delle perdite sarebbe avvenuto tramite assegno bancario a firma del socio unico “Iniziativa 2003 SpA”, assegno che, tuttavia, a seguito di visita ispettiva effettuata presso la società il 20 marzo 2009, sarebbe risultato impagato a far data dal 26 gennaio 2009. Tale condotta integrerebbe la violazione degli artt. 1, co. 1, e 8, co. 2, del CGS, non essendo rispondente al vero quanto affermato dal Signor Luca Pomponi nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pisa Calcio SpA, nella dichiarazione a sua firma, datata 11 febbraio 2009 e depositata presso la Co.Vi.So.C. Tali emergenze probatorie non hanno trovato né smentita, né giustificazione negli assunti difensivi. Assumono i deferiti di non aver posto in essere alcuna condotta disciplinarmente censurabile dal momento che: 1. il problema relativo all’assegno de quo sarebbe stato scoperto soltanto successivamente all’invio della comunicazione dell’11 febbraio 2009; 2. tale problema era da attribuirsi ad un improvviso stato di necessità economica del socio unico; 3. comunque la situazione sarebbe stata sanata con l’apporto di 2 titoli obbligazionari al portatore, per un controvalore di € 2.000.000,00, alla data del 3 marzo 2009. 4. del resto, non potrebbe non valorizzarsi la circostanza che la Soc. Pisa Calcio SpA, ha tempestivamente adempiuto al proprio obbligo di pagamento, anche se questo si è rivelato infruttuoso e che, in ogni caso, allorquando ha rilasciato la dichiarazione dell’11 febbraio 2009 era in assoluta buona fede, avendo la consapevolezza dell’avvenuto pagamento effettuato in data 20 gennaio 2009. Da qui l’assenza di circostanze mendaci nel contenuto della dichiarazione in esame. Secondo l’assunto attoreo, “la condotta tenuta dalla Società Pisa Calcio, nonché quella del Dott. Luca Pomponi, che ha sottoscritto la dichiarazione dell’11 febbraio 2009, non ha integrato una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche”. L’assenza di dolo, peraltro, si evincerebbe dalla condotta posta in essere dalla Soc. Pisa Calcio SpA, una volta scoperto il mancato pagamento dell’assegno. Pertanto, il contenuto della comunicazione costituirebbe un “fatto reale e distinto, cronologicamente e oggettivamente antecedente all’imprevisto esito del versamento a mezzo di assegno bancario”. Ad avviso della Commissione, i richiamati assunti difensivi non sono tali da escludere la illegittimità della condotta dei deferiti.
Invero, dall’esame della documentazione allegata all’atto di deferimento si ricava senza possibilità di dubbio che la dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal Pomponi in data 11 febbraio 2009 si è rivelata contenere dati contabili non veridici, dal momento che la Soc. Pisa Calcio SpA a quella data non aveva ripianato le perdite, tant’è che “sin dal 26 gennaio 2009 e, quindi, in data antecedente alla dichiarazione dell’11 febbraio 2009”, l’assegno de quo risultava impagato, in quanto tornato indietro come insoluto. Nessuna rilevanza, peraltro, può essere attribuita alla dedotta buona fede del Legale Rappresentante della Soc. Pisa Calcio SpA, sia perché lo stesso ricopriva contestualmente il ruolo di Presidente della Società Pisa e di Amministratore della INIZIATIVA 2003 SpA che aveva effettuato il versamento della somma necessaria al ripianamento delle perdite con assegno risultato impagato, sia perché del mancato pagamento dell’assegno la INIZIATIVA 2003 SpA e per essa il suo Legale Rappresentante aveva notizia sin dal 26 gennaio 2009, ossia in data notevolmente anteriore al rilascio della dichiarazione de quo. Da qui, la piena configurabilità, a carico della Società Pisa Calcio SpA, della condotta inadempiente e disciplinarmente rilevante di cui all’art. 8, co. 2, del CGS, non avendo la stessa dato puntuale esecuzione alla decisione della Co.Vi.So.C. sulla necessità di ripianare le perdite.Il dispositivo. Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Luca Pomponi l’inibizione di mesi 2 (due) e per la Società Pisa Calcio SpA la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
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