F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009  (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL’ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante de3lla Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009

 (333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL’ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante de3lla Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 8038/1194pf08-09/SP/blp dell’8.6.2009).

(334) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL’ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 8039/1197pf08-09/SP/blp dell’8.6.2009).

(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DALL’ANESE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl), ETTORE SETTEN (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 8040/961pf08-09/SP/blp dell’8.6.2009).

Il deferimento. Con provvedimento del 8.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:

1) i Signori Dall’Anese Bruno, Procuratore Speciale e legale rappresentante della società Treviso Football Club 1993 Srl, Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante della medesima società, nonché la società Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere: il Dall’Anese per la violazione di cui agli artt. 80, co. 2, lettera A), e 85, lett. A) par. VIII) punto 1 delle NOIF - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall’ art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito del piano finanziario della società e del parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08; il Setten per la violazione di cui agli artt. 80, co. 2, lettera A), e 85, lettera

A) par. V), e 85 lettera A) par. VIII) punto 1 delle NOIF - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall’art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito del piano finanziario della società, del parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08 e del report consuntivo del primo semestre 2008; la società Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, c. 1, CGS.

2) i Signori Dall’Anese Bruno, Procuratore Speciale e legale rappresentante della società Treviso Football Club 1993 Srl, Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante della medesima società, nonché la società Treviso Football Club 1993 Srl, per rispondere della violazione prevista dall’ art. 85, lett. A) par. VI) delle NOIF - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e sanzionata dall’art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito della documentazione, entro il termine previsto del 31.3.09, attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, co. 1, CGS.

3) i Signori Dall’Anese Bruno, Procuratore Speciale e legale rappresentante della società Treviso Football Club 1993 Srl, Setten Ettore, Presidente e legale rappresentante della medesima società, nonché la società Treviso Football Club 1993 Srl, per rispondere della violazione prevista dall’ art. 85, lett. A) par. VII) delle NOIF - in relazione all’art. 8, co 5, CGS - e sanzionata dall’art. 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito, entro il termine previsto del 30.4.09, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, co 1, CGS.

Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva (tranne il Dall’Anese che ha fatto pervenire in Federazione copia di lettere di dimissioni, datate 27.3.09, dall’incarico ricoperto nella società Treviso).

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha preliminarmente richiesto la riunione dei tre su menzionati deferimenti e la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bruno Dall’Anese: 6 mesi di inibizione;

- per il Sig. Ettore Setten: 6 mesi di inibizione;

- per la Soc. Treviso Football Club 1993 Srl: € 35.000,00 di ammenda.

È comparso altresì il difensore dei deferiti Setten e Dall’Anese, il quale, dopo breve illustrazione dei fatti oggetto di deferimento, ha concluso rimettendosi alle decisioni della Commissione per quanto riguarda il Sig. Setten, mentre ha richiesto l’assoluzione per il Sig. Dall’Anese evidenziando, in sostanza, come lo stesso si fosse dimesso dalla carica societaria fin dal 27.3.09 e, a tal fine, ha richiamato documentazione in atti comprovante, a suo dire, le dette dimissioni con le relative comunicazioni agli Organi Federali. La Procura si opponeva a detta produzione documentale sulla scorta del fatto che, a dire della stessa, i citati documenti non sarebbero mai stati inviati prima alla Procura; nel merito, comunque, evidenziava come le dimissioni del Dall’Anese non fossero mai state ratificate dall’assemblea societaria del Treviso e, dunque, da considerarsi come mai avvenute. I motivi della decisione. Preliminarmente la Commissione ritiene fondata la richiesta della Procura di riunione dei tre procedimenti per connessione soggettiva. Nel merito il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti per tabulas che la Società Treviso Football Club 1993 Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti:

1) non ha tempestivamente trasmesso la dovuta documentazione e cioè il piano finanziario della società e il parametro valore della produzione/debiti finanziari al 31.12.08, nonché il report consuntivo del primo semestre 2008. E ciò nonostante le numerose sollecitazioni al deposito della citata documentazione da parte della Covisoc (vedi lettere datate 15.1, 4.3, 13.3.09) alla quale, anzi, la società Treviso garantiva di adempiere (con comunicazione del 9.3.09), senza tuttavia dare effettivo seguito alla promessa;

2) non ha tempestivamente trasmesso, entro il termine previsto del 31.3.09, la dovuta documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli emolumenti da corrispondere per le su citate mensilità e che, anzi, non ha effettuato affatto i previsti detti versamenti per il trimestre in contestazione (cfr. comunicazione della Lega alla Covisoc del 4.5.09);

3) non ha tempestivamente trasmesso, entro il termine previsto del 30.4.09, la dovuta documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli obblighi fiscali e contributivi relativi agli emolumenti da corrispondere per le su citate mensilità e che, anzi, non ha effettuato affatto i previsti detti versamenti per il trimestre in contestazione (cfr. comunicazione dello stesso Treviso del 4.5.2009).

Da tutto quanto su evidenziato deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti cui consegue anche quella della Società. In particolare, per quanto riguarda la posizione del Dall’Anese, rileva preliminarmente questa Commissione l’utilizzabilità, nel presente procedimento, dei documenti richiamati dalla difesa del prevenuto. Se da un lato, infatti, l’art. 30, N°. 8 del CGS, non prevede sanzione alcuna per la mancata trasmissione in copia anche alla Procura di memorie difensive e atti, dall’altro la Procura stessa ha, in ogni caso, precisato le sue conclusioni anche nel merito e, pertanto, non può dirsi violato il principio di difesa. Tali richiamati documenti, tuttavia, risultano agli atti solo in copia e privi della necessaria data certa.L’eventuale comunicazione delle avvenute dimissioni ai terzi, con l’assunzione dunque del necessario rilievo pubblicistico, sarebbe, in ogni caso, avvenuta agli Organi Federali solo il 3.4.09, in data perciò successiva al momento della commissione delle violazioni disciplinari (tranne che per la violazione del mancato versamento dei contributi fiscali e contributivi al 30.4.09, che va però collegata, anche secondo le recenti pronunce della CGF, a quella precedente del 31.3.09, del mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati). Nel determinare le sanzioni la Commissione ritiene di dover tenere comunque nella giusta considerazione l’avvenuta dissociazione del Sig. Dall’Anese, con le sue dimissioni, sia pure a carattere endo societario, dalla gestione del Treviso. Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera complessivamente di dover infliggere al Sig. Bruno Dall’Anese la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre); al Sig. Ettore Setten, già inibito, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e alla Soc. Treviso Football Club 1993 Srl la sanzione di € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda.

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