F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009 (365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 8521/863pf08-0
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009
(365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ALESSANDRO DIAMANTI (tesserato per la Soc. AS Livorno Calcio Srl) (nota n. 8521/863pf08-09/SP/blp del 23.6.2009).
Il procedimento. Con provvedimento del 23 giugno 2009 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Alessandro Diamanti, calciatore tesserato per la A.S. Livorno Calcio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, co., del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 11 dell’allegato B al Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.1.2007 e in relazione a quanto disposto dall’art. 23, co. 5 e 6, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’1.2.2007, per non aver adempiuto in maniera protratta nel tempo al disposto del lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale della F.I.G.C. del 25.11.2008, comunicato il 30.12.2008, nonostante anche le richieste in tal senso. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione di € 5.000,00 di ammenda. I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge che il Sig. Alessandro Diamanti si è reso inadempiente al lodo del Collegio Arbitrale della Camera Arbitrale della F.I.G.C. con il quale il calciatore è stato condannato al pagamento in favore dell’Avv. Gaetano Mari dell’importo di € 100.000,00 oltre accessori e interessi. Trattasi di un inadempimento reiterato nel tempo, al quale il creditore non ha potuto ovviare neanche mediante la trattenuta sugli emolumenti provenienti dalla società Livorno di appartenenza, stante altra procedura esecutiva promossa da altro creditore del calciatore. Congrua appare la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo. Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Alessandro Diamanti la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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