F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009  (320) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC LATINA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASQUALE DI MAIO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALL

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009

 (320) – APPELLO DELLA SOCIETA’ FC LATINA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASQUALE DI MAIO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 108 del 21.5.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale, avv. Taddeucci Sassolini, che ha chiesto il rigetto del gravame, si osserva quanto segue. Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto nell’interesse del FC Latina Srl poiché la stessa ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione. Nel merito deve ribadirsi che il comportamento tenuto dal sig. Pasquale De Maio è lesivo delle norme regolamentari che impongono ai tesserati di non assumere atteggiamenti contrari agli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Le deposizioni raccolte nel corso delle indagini hanno dimostrato che lo stesso ha sollecitato e preteso la corresponsione a favore della sua società di una somma di denaro quale corrispettivo per provvedere allo svincolo del calciatore sig. Giacomo Del Vecchio, e già questa circostanza è sufficiente a concretizzare una fattispecie illecita. Ma risulta anche provato che il sig. De Maio ha percepito la somma pretesa e ciò nel corso di un incontro avvenuto tra lui, il calciatore ed un rappresentante della società interessata a tesserare il giocatore. A nulla rileva il “tragitto” dell’assegno emesso per effettuare la dazione, se cioè lo stesso sia stato consegnato direttamente al reclamante o se sia passato attraverso il sig. Giacomo Del Vecchio, giacchè ai fini del decidere è di primaria importanza la destinazionefinale del titolo. Al riguardo seppur può condividersi l’affermazione contenuta nel gravame in ordine all’assenza di valore probatorio in capo alla matrice di un assegno bancario, certamente le nivoche deposizioni testimoniali hanno permesso di acclarare che il titolo ha avuto quale prenditore ultimo l’odierno reclamante. Questi nel gravame lamenta poi una presunta sproporzione tra le sanzioni inflitte a lui ed alla sua società e quelle comminate agli altri deferiti. In proposito però deve essere evidenziato che il primo giudice con la sua decisione, che sul punto è peraltro divenuta cosa giudicata, ha dichiarato la responsabilità disciplinare del sig. Candido De Felice e della società Borgo Flora previa derubricazione dell’addebito loro ascritto nell’ipotesi più lieve di omessa denuncia, circostanza che giustifica la quantificazione più tenue della relativa sanzione rispetto a quella comminata per la violazione contestata al sig. De Maio. Alla luce di quanto sopra si può affermare che il ricorso è infondato e che l’impugnata decisione deve essere integralmente confermata.P.Q.M. dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto nell’interesse del FC Latina Srl e rigetta quello proposto dal sig. Pasquale De Maio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

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